Ordinanza Nº 10505 della Corte Suprema di Cassazione, 03-06-2020

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10505CIV
Court Rule Number10505
Date03 Giugno 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 3225/2014 proposto da:
Rovinetti Franco, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste 87,
presso lo studio dell'avvocato Arturo Antonucci, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato Roberto Vassalle, in forza di procura
speciale a margine del ricorso,
-ricorrente -
contro
Banca Monti dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale
rappresentante
pro tempore,
quale società incorporante dell'intimata
Banca Antoniana Veneta s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma,
largo Giuseppe Toniolo 6, presso lo studio dell'avvocato Umberto
Morera, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in
cale alla memoria di costituzione 6/2/2020,
- resistente -
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10505 Anno 2020
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 03/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1290/2013 della CORTE D'APPELLO di
BRESCIA, depositata il 21/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 23/6/2006 Franco Rovinetti
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova la Banca
Antoniana Popolare Veneta, incorporante la Banca Nazionale
dell'Agricoltura, chiedendo la declaratoria della nullità di due
contratti d'investimento in obbligazioni argentine stipulati il
4/5/1999
e il 26/8/1999, per difetto di
forma scritta del contratto
quadro stipulato tra le parti, lamentando plurimi inadempimenti della
Banca intermediaria agli obblighi di informazione e segnalazione di
operazioni non adeguate e chiedendo, previa dichiarazione di nullità
o risoluzione dei contratti di investimento, la condanna della Banca
alla restituzione o al risarcimento della somma investita e della
mancata rendita, mediante pagamento della somma di C
145.052,13, o somma veriore, con interessi e rivalutazione.
Si è costituita la Banca convenuta, chiedendo il rigetto della
domanda dell'attore ed eccependo il difetto di legittimazione di
Franco Rovinetti, quanto all'ordine del 4/5/1999, disposto da sua
madre Rita Bighi, cointestataria del conto corrente collegato al conto
deposito titoli, intestato al solo Rovinetti.
Con sentenza dell'11/10/2007 il Tribunale di Mantova ha
dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Franco Rovinetti con
riferimento all'ordine di acquisto del 4/5/1999, impartito dalla sig.ra
Rita Bighi; ha dichiarato la nullità dei contratti quadro stipulati fra le
parti per difetto di forma scritta; ha dichiarato la nullità dell'ordine
di acquisto di obbligazioni argentine del 26/8/1999, impartito dal
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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