Ordinanza Nº 10301 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2020

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10301CIV
Court Rule Number10301
Date29 Maggio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 14448/2015 proposto da:
Trabucchi Federico, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Germanico 12, presso lo studio dell'avvocato Fiammetta Fiammeri,
che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al
ricorso,
-ricorrente -
contro
MPS Banca Personale s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via di San
Valentino 21, presso lo studio degli avvocati Francesco Carbonetti
e Fabrizio Carbonetti che la rappresentano e difendono in forza di
procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 2446/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 09/04/2014;
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10301 Anno 2020
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 29/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione notificato il 15/11/2004 Federico
Trabucchi convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
l'intermediario finanziario Banca 121 s.p.a. e il promotore finanziario
Antonio Perucatti e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni
subiti in conseguenza dell'investimento, effettuato tramite la Banca,
su consiglio del Perucatti, in titoli della Repubblica argentina di cui si
era verificato il
default.
Mentre il Perucatti era rimasto contumace, si costituì in giudizio
MPS Banca Personale s.p.a., conferitaria del ramo di azienda di
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., società incorporante Banca
121 s.p.a., deducendo, in via preliminare, l'invalidità della notifica,
indirizzata a un soggetto già estinto, e contestando la domanda
dell'attore.
Il Tribunale di Roma, ritenuto sanato il vizio per l'avvenuta
costituzione in giudizio della società conferitaria del ramo di azienda
della società incorporante, con sentenza del 5/4/2007 ha respinto la
domanda rivolta al Perucatti e ha condannato MPS Banca Personale
a pagare all'attore la somma di C 91.205,30, oltre accessori e spese.
Secondo il Tribunale, la Banca convenuta era incorsa
nell'inadempimento degli obblighi informativi a suo carico e il danno
doveva essere commisurato all'entità dell'investimento effettuato, al
netto del valore residuo dei titoli e dell'importo corrispondente alle
cedole incassate.
2.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto
appello MPS Banca Personale, poi fusa per incorporazione in Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., a cui ha resistito l'appellato
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT