Ordinanza Nº 10057 della Corte Suprema di Cassazione, 10-04-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10057CIV
Date10 Aprile 2019
Court Rule Number10057
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 15032-2015 proposto da:
CASAROLI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avvocato
VILMA FOGLIANI ANTONIAZZI, presso il cui studio in
Casteggio, via Garibaldi 3, elettivamente domicilia per procura
speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVENZANO MATTEO, BRAMBILLA PAOLA, PROVENZANO
ANTONIO e CITTADINO MARIA;
- intimati
-
avverso la sentenza n. 4365/2014 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 4/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 23/1/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con ordinanza n. 11698 del 2012, ha così
ricostruito lo svolgimento del giudizio:
"Giovanni Casaroli citò
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10057 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 10/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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innanzi al Tribunale di Voghera Pro venzano Matteo e Brambilla
Paola, proprietari di una porzione di fabbricato attigua alla
propria e sita al primo piano ed al piano sottotetto, per sentirli
condannare - per quello che ancora conserva interesse in sede
di legittimità - all'eliminazione di vedute aperte in violazione
delle' distanze di legge e per sentir accertare l'infondatezza
delle pretese che i medesimi vantavano sul pozzo esistente sul
mappale 210, di asserita esclusiva proprietà del deducente;
l'attore, nella medesima citazione, chiese altresì che fosse
accertato e dichiarato, nei confronti dei predetti convenuti,
questa volta nella qualità di comproprietari della porzione di
fabbricato sito al piano terreno, assieme ad Antonio
Provenzano e Maria Cittadino, del pari evocati in giudizio,
l'inesistenza di una servitù di passaggio carraio, attraverso un
androne, esercitata sulla proprietà di esso esponente.
I convenuti resistettero alle domande (deducendo la mera
sostituzione delle vedute con altra preesistente e la comunione
del mappale sul quale era posizionato il pozzo) e svolsero
richieste in via di riconvenzione - già oggetto di separato
giudizio, poi riunito - dirette - per quello che ancora conserva
interesse - a far eliminare una sopraelevazione con cui il
Casaroli avrebbe non solo violato le norme sulle distanze ma
altresì eliminato una preesistente veduta, oltretutto poggiando
i solai della nuova costruzione sul muro comune sino a 4 metri
di altezza e, dopo tale quota, sul muro di essi convenuti,
facendo altresì sporgere la falda del tetto della sopraelevazione
sull'area di pertinenza degli esponenti.
L'adito Tribunale condannò il Casaroli a rimuovere
l'ampliamento del corpo di fabbrica a piano terra, respingendo
tutte le altre domande;
la Corte di Appello di Milano, pronunziando sentenza n.
2078/2010 sul gravame principale del Casaroli e quello
Ric. 2015 n. 15032 Sez. 2
CC
23 gennaio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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