Ordinanza Nº 09912 della Corte Suprema di Cassazione, 09-04-2019

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:9912CIV
Court Rule Number09912
Date09 Aprile 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 15588-2017 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
T
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende
;
- ricorrente -
contro
GENTILE ANNAMARIA, GENTILE PASQUALE, PILLON TERESA,
MARTELLO CLAUDIO, SCOPEL MARINA, MARTUCCI VERONICA,
BACCHIN VALERIA, RICCIARDI MARTINA, RICCIARDI
DEBORAH, DAISSE' MARISA, ROSSI MONICA, ROSSI VIVIANA,
GAROFALO VELIA, VILLANOVA ALESSANDRO, VILLANOVA
MARA, CONEDERA GABRIELLA, NEVOLA ASSUNTA, NEVOLA
LORIANA, TEMOPO ELCI
;
- intimati -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9912 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 09/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA.'
depositato il 21/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso
articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte
d'Appello di Perugia n. 808/2017, depositato il 21 marzo 2017,
che aveva accertato il superamento del termine di durata
ragionevole del giudizio amministrativo instaurato in data 12
gennaio 1999 innanzi al Tar Lazio giudizio e definito con
sentenza di rigetto del 24 luglio 2008, avente ad oggetto
l'accertamento del diritto ad ottenere il computo delle ore
straordinarie fissate ai fini della tredicesima mensilità, nonché
la declaratoria del diritto ad ottenere la riliquidazione
dell'indennità di buonuscita.
Gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Ritenuta non ragionevole la durata di anni quattro e mesi dieci
del procedimento presupposto, la Corte di Perugia ha
condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare
in favore di ciascun ricorrente la somma di C 2.416,66 a titolo
d'indennizzo del danno non patrimoniale, oltre ad interessi
legali dalla data della domanda al saldo, pari ad C 500,00 per
ogni anno di ritardo eccedente il triennio di durata ragionevole.
L'unico motivo di ricorso del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ipotizza la violazione dell'art. 2, comma 2, legge n.
89/2001, in quanto la Corte di Appello di Perugia, nel valutare
l'irragionevole durata del processo amministrativo presupposto,
ha individuato quale
dies ad quem
la data del 24 luglio 2008
per tutti i ricorrenti, anziché la data del decesso dei rispettivi
Ric. 2017 n. 15588 sez. 52 - ud. 14-02-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
danti causa, parti originarie decedute nel corso del giudizio,
dovendosi liquidare agli eredi importi differenti
pro
-
quota.
Il motivo di ricorso si rivela inammissibile, o comunque
infondato.
Questa Corte ha più volte espresso l'orientamento, al quale il
collegio intende dare continuità, secondo cui, qualora la parte
del giudizio presupposto (civile o amministrativo) sia deceduta,
l'erede ha diritto a conseguire,
"pro quota"
e
"iure
successionis",
l'indennizzo maturato dal
"de cuius"
per
l'eccessiva protrazione del processo, nonchè,
"iure proprio",
l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della
medesima procedura, soltanto dal momento in cui abbia
assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia
costituito nel giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/05/2017, n. 13658;
Cass. Sez. 6 - 2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 - 2,
03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 - 2, 24/01/2017, n. 1785;
Cass. Sez. 6 - 2, 20/11/2014, n. 24771;
Cass. Sez. 2,
19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983).
La Corte d'Appello di Perugia nel decreto impugnato ha tuttavia
dato per accertato che tutti i ricorrenti avessero instaurato essi
stessi il giudizio davanti al TAR Lazio il 12 gennaio 1999
(pagina 4 del decreto impugnato), sicché non si tratterebbe di
riconoscere ad alcuni di loro
"pro quota"
e
"iure successionis"
il
danno morale sofferto dai rispettivi danti causa, quanto di
risarcire quello
"iure proprio"
personalmente patito dagli eredi,
che in tale qualità agirono come originarie parti del processo di
durata irragionevole.
Il Ministero ricorrente, contrariamente a quanto affermato
nell'impugnato decreto, argomenta la violazione dell'art. 2,
comma 2, legge n. 89/2001, per non aver la Corte di Appello di
Perugia liquidato gli indennizzi in rapporto alle date dei decessi
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dei rispettivi danti causa, giusta elenco riprodotto in ricorso
(pagine 5,5, 6) in riferimento a quattordici distinte posizioni
processuali, con rispettive date di morte e generalità dei
successori. Si )(tratta, però, di questione di fatto nuova,
rispetto alla quale non si indica, come imposto dall'art. 366,
comma 1, n. 6, c.p.c., in quale atto del giudizio di merito fosse
stato adempiuto l'onere di allegazione e di dimostrazione circa
l'acquisizione della formale posizione di parte originaria nel
processo presupposto di soggetti diversi rispetti a coloro che
hanno poi domandato l'equa riparazione. D'altro canto, ove
volesse prospettarsi che la decisione della Corte d'Appello di
Perugia si sia fondata sull'errata supposizione che il giudizio
presupposto amministrativo fosse stato instaurato il 12
gennaio 1999 dalle medesime parti che hanno poi agito per
l'equa riparazione, e se appunto si tratti di fatto che, non
costituì un punto controverso, essa doveva intendersi soggetta
a revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non, come avvenuto
nella specie, a ricorso per cassazione per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto.
Va in definitiva rigettato il ricorso. Non deve provvedersi sulle
spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non
hanno svolto attività difensive.
Essendo il procedimento in esame nonché la ricorrente
Amministrazione statale esenti dal pagamento del contributo
unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al
comma 1-quatertiall'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ric. 2017 n. 15588 sez. 52 - ud. 14-02-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 febbraio
2019.
Il Presidente
Maria
an Giorgio
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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