Ordinanza Nº 09254 della Corte Suprema di Cassazione, 03-04-2019
Presiding Judge | CAPPABIANCA AURELIO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:9254CIV |
Date | 03 Aprile 2019 |
Court Rule Number | 09254 |
Court | Quinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7631/13 R.G., proposto da:
SVECOM-P.E. s.r.I.,
in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv.
Stefano Zunarelli e dall'Avv. Lorenzo del Federico, elettivamente
domiciliata in Roma, alla via della Scrofa n. 64, presso l'Avv.
Vincenzo Cellamare, Studio Legale Zunarelli ed Associati
Ricorrente
contro
AGENZIA delle ENTRATE,
in persona del direttore
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
ope
legis
Duavg
VI
Ce
In
AGENZIA delle ENTRATE - Centro Operativo di Pescara
(di
seguito, per brevità COP), in persona del direttore
pro tempore,
Via
Rio Sparto n. 21, 65129, Pescara
Intimata
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9254 Anno 2019
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA
Data pubblicazione: 03/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 805/10/11 della Commissione Tributaria
Regionale dell'Abruzzo, depositata in data 04.08.2011, non
notificata;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d'Angiolella nella
camera di consiglio del 20 marzo 2019;
Fatti di causa
La società SVECOM-P.E. s.r.I., ricorreva alla Commissione
Territoriale Provinciale di Pescara (di seguito, per brevità, CTP) per
l'annullamento del provvedimento di diniego di nulla osta alla
fruizione del credito di ricerca e sviluppo di cui alla legge
27/12/2006 n. 296, a seguito di domanda introdotta secondo le
procedure di cui al decreto legge 29/11/2008, n. 185.
La CTP respingeva il ricorso. Avverso la sentenza della CTP,
proponeva appello la società che veniva pur esso respinto dalla CTR
dell'Abruzzo.
La società SVECOM - P.E. s.r.l. ricorre, quindi, per la cassazione
della suddetta sentenza, sulla base di sei motivi. L'Agenzia delle
Entrate resiste con controricorso.
Questa Corte, in altro procedimento avente identico oggetto, con
ordinanza interlocutoria n. 3576 del 2015, recependo alcune
considerazioni della società in esso ricorrente, dichiarava non
manifestamente infondata, e rilevante, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, comma 1, d.l. n.185 del 2008, convertito
in legge n. 2 del 2009, nella parte in cui non fa salvi i diritti di terzi
per le spese sostenute, ai sensi della legge n. 296 del 2006, prima
dell'entrata in vigore del suddetto d.l. n. 185, nonché dell'art. 2 lett
a) e dell'art. 3 dello stesso provvedimento, e dell'art. 29 lett a), in
relazione all'art. 3 Cost.
Trasmetteva, pertanto, gli atti alla Corte Costituzionale e
sospendeva quel giudizio.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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