Ordinanza Nº 09151 della Corte Suprema di Cassazione, 02-04-2019

Presiding JudgeORICCHIO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:9151CIV
Date02 Aprile 2019
Court Rule Number09151
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 1831-2015 proposto da:
SCATORCHIA ANTONIO, rappresentata e difesa dall'Avvocato
MARIA TERESA SCATORCHIA ed elettivamente domiciliato a
Roma, viale di Villa Massimo 39, presso lo studio dell'Avvocato
FEDERICA BIZZONI, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SESSA PIETRO MICHELE e MALAGNINO ANGELA, rappresentati
e difesi dall'Avvocato ANTONIO AUTILILO ed elettivamente
domiciliati a Roma, via Giovanni Severano 35, presso lo studio
dell'Avvocato SILVIO AGRESTI, per procura speciale in calce al
controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 353/2013 della CORTE D'APPELLO di
POTENZA, depositata il 4/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 14/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9151 Anno 2019
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 02/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. LUCIO
CAPASSO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
I FATTI DI CAUSA
Francesco Scatorchia, Antonio Scatorchia e Giuseppe
Scatorchia, con citazione notificata in data 25/3/1993, hanno
convenuto in giudizio, innanzi al pretore di Melfi, Pietro Michele
Sessa e Angela Malagnino e, dopo aver esposto di essere
proprietari di un terreno, sito in Rionero in Vulture, censito in
catasto al foglio 18, particella 346, ad essi pervenuto per averlo
acquistato da tale Antonio Catena con atto pubblico del
9/12/1958 a rogito notaio Dorsa, adibito a strada per sei metri
per il passaggio concesso dagli stessi a tre acquirenti di altro
suolo edificatorio, e confinante in parte con il fabbricato di
proprietà dei convenuti, hanno dedotto che il Sessa, sul confine
che dal muro est affaccia sul fondo degli attori, aveva
illegittimamente aperto una porta di accesso e una finestra. In
forza di tali fatti, gli attori hanno chiesto che fosse dichiarata
l'inesistenza di servitù di passaggio a carico del fondo di loro
proprietà e che fosse, per l'effetto, ordinata ai convenuti di
eliminare la porta di accesso al locale terraneo attraverso il
terreno di proprietà degli attori.
I convenuti, costituitisi in giudizio alla prima udienza di
comparizione, hanno contestato la domanda attorea ed hanno
proposto domanda riconvenzionale perché fosse dichiarato il
loro diritto all'utilizzo della servitù di passaggio.
Il tribunale di Melfi, con sentenza del 5/12/2003, ha accolto
la domanda ed ha ordinato ai convenuti la chiusura della porta
di accesso al fabbricato di loro proprietà
"aperta sulla particella
catasta/mente indicata al folio 18 particella 345",
in proprietà
degli attori.
Ric. 2015 n. 1831 Sez. 2 CC 14 novembre 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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