Ordinanza Nº 07822 della Corte Suprema di Cassazione, 14-04-2020

Presiding JudgeMAMMONE GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2020:7822CIV
Date14 Aprile 2020
Court Rule Number07822
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di giurisdizione
ex
art. 59 I. n. 69 del 2009, n. 32705-
2018 proposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma nel giudizio
fra:
MASTINO S.R.L.;
contro
Est. Cons. Raffaele Frasca
Civile Ord. Sez. U Num. 7822 Anno 2020
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 14/04/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
AGENZIA DEL DEMANIO
e
REGIONE LAZIO
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2019
dal Presidente RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha chiesto dichiararsi
la giurisdizione del giudice ordinario;
Rilevato che:
1. Con ricorso depositato il 26 luglio 2017 - qualificato ai sensi dell'art.
57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 617, secondo comma, e 615,
secondo comma, cod. proc, civ. e proposto contro l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, quale nuovo Agente della Riscossione per la Provincia di
Roma, "Equitalia s.p.a.-Agenti della riscossione-Equitalia centro s.p.a.-
sede di Firenze (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione)", l'Agenzia del
demanio e la Regione Lazio - la Mastino s.r.l. esponeva al Tribunale di
Roma in funzione di Giudice dell'Esecuzione che:
a)
in data 13 luglio 2017 le era stato notificato - in forza di due
cartelle esattoriali (rispettivamente la n. 09720160153280944000
notificata il 28 settembre 2016 e la n. 09720160167048782000 notificata
il 17 ottobre 2016) e per un credito di C 52.782,00 per somme,
asseritamente scadute e non pagate, iscritte a ruolo a titolo di imposte
regionali sulle concessioni statali di beni demaniali ed a titolo di canoni
demaniali, nonché a titolo di interessi, sanzioni e spese - un atto di
pignoramento presso terzi ad istanza dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Roma ed a carico
del terzo
debitor debitoris
indicato come "Equitalia s.p.a.- Agenti della
riscossione-Equitalia centro s.p.a.-sede di Firenze";
Est. Cons.Rafae1e Frasca
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
b)
il soggetto indicato come terzo pignorato era inesistente, in quanto
ai sensi dell'art. 1, comma del d.I n. 193 del 2016, le società del gruppo
Equitalia erano sciolte e cancellate dal registro delle imprese ed estinte,
senza consecuzione di procedimento di liquidazione, onde il pignoramento
risultava improcedibile e comunque inammissibile;
c)
il pignoramento era illegittimo e nullo per il venir meno dei titoli
presupposti nelle due cartelle esattoriali, in quanto:
ci)
riguardo alla prima cartella, fondata su un avviso di accertamento
del 2011 relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali di beni
demaniali per l'anno 2008, assumevano rilievo, per un verso
l'instaurazione di un giudizio (iscritto al n.r.g. 1839 del 2009) dinanzi al
Tribunale di Civitavecchia per la rideterminazione dei canoni demaniali per
gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché la loro avvenuta rideterminazione -
operata dal Comune di Fiumicino su istanza presentata nel 2014 dalla
Masino - in un importo che essa aveva pagato come da F24 allegato, e,
per altro verso, una sentenza resa dal Tribunale di Civitavecchia in altro
giudizio (di cui al r.g.n. 65391 del 2014), la n. 10882 del 2017, che, nel
giudizio promosso dalla stessa Mastino contro l'Agenzia del Demanio ed
Equitaia aveva annullato una cartella esattoriale per un importo dovuto
per canoni dal 2010 al 2013 e lo aveva fatto proprio nel presupposto di
quella rideterminazione, con la conseguenza che l'accertata
rideterminazione
dei
canoni
si
rivelava
incidente
anche sulla
quantificazione dell'imposta regionale anche per l'anno 2008;
c2)
riguardo alla seconda cartella, concernente un importo dovuto per
canone demaniale per l'anno 2015, la Mastino aveva presentato istanza di
rateizzazione, che era stata accolta dall'Agenzia del demanio come da
raccomandata con a.r. del 21 ottobre 2016, con un piano di
ammortamento per le singole rate che la Mastino aveva iniziato e
continuava a pagare.
1.1. Sulla base di tali deduzioni la Mastino, dopo aver chiesto
sospendersi "l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnato atto di
pignoramento di crediti verso terzi [..] e della relativa procedura, [...]
Est. Cons. taae1e Frasca
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