Ordinanza Nº 07434 della Corte Suprema di Cassazione, 18-03-2020

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:7434CIV
Date18 Marzo 2020
Court Rule Number07434
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 7076/2019 proposto da:
Barrow Essa, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della I
sezione civile della Suprema Corte di Cassazione tJt rrRs
Arrt'l
T
tt
Fe (;0
NALL
uf C; C Ak
rp
sue
,
contro
l
Ministero dell'Interno
- intimato -
-ricorrente -
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7434 Anno 2020
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
Data pubblicazione: 18/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1289/2018 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA
FATTI DI CAUSA
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza depositata in data
9.07.2018, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con cui il Tribunale
di Ancona ha rigettato la domanda di Essa Barrow, cittadino del Gambia,
volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e, in
subordine, di quella umanitaria.
Il giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, insussistenti i requisiti
per il riconoscimento dello status di rifugiato per l'inattendibilità del
racconto del richiedente (costui aveva riferito di essere fuggito dal
Gambia per il timore di ritorsioni dopo che l'associazione Future in Our
Hands , che gli stava pagando gli studi, cessò di pagargli la retta
scolastica per avere avuto problemi con il governo).
Il giudice d'appello ha, inoltre, ritenuto inesistenti i requisiti per il
riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell'insussistenza
di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nel paese di
provenienza del ricorrente.
Il ricorrente non è stato, altresì, ritenuto meritevole del permesso per
motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il
riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.
Ha proposto ricorso per cassazione Essa Barrow affidandolo a due
motivi.
Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 3 comma 5
0
d.lgs n. 251/2007 in relazione all'art.
360 comma
10
n. 3 cod. proc. civ..
Lamenta il ricorrente che al medesimo non è stato chiesto dai giudici di
merito alcun chiarimento, non sono state approfondite le dichiarazioni
dallo stesso rese davanti alla Commissione territoriale, lo stesso non è
stato posto, attraverso il suo ascolto, in condizioni di fornire in maniera
chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni, deduzioni e mezzi
istruttori.
2.
Il motivo è infondato.
Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio
d'impugnazione, innanzi all'autorità giudiziaria, della decisione della
Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del
colloquio, all'obbligo del giudice di fissare l'udienza, non consegue
automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente,
purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie
dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario,
innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una
domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente
infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo
e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi
nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione
dello straniero (Cass. n. 5973/2019).
Dunque, anche nell'ipotes• in cui manchi la videoregistrazione del
colloquio (situazione neppure dedotta dal ricorrente), non sussiste
l'obbligo del giudice di rinnovare l'audizione del richiedente, il quale,
peraltro, nel caso di specie, neppure risulta aver chiesto di essere
nuovamente ascoltato dai giudici di merito.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Infine, il ricorrente neppure ha indicato gli elementi fattuali sui quali
avrebbe eventualmente dovuto vertere la nuova audizione.
3.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 14 lett c) d.lgs n. 251/2007.
Lamenta il ricorrente che, pur essendo il Gambia di recente uscito da
una lunga dittatura, ciò non significa che il contesto socio-politico sia
mutato, persistendo quindi il pericolo concreto ed attuale per la sua
incolumità personale, come del resto confermato da numerose pronunce
di giudici di merito.
4.
Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito
che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma
dell'art. 14, lett. c), del d. Igs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale,
deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte
di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel
senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un
livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel
Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza
sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n.
13858 del 31/05/2018).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha evidenziato, l'insussistenza di
una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata derivante da un
conflitto armato in Gambia, anche perché dopo l'elezione del nuovo capo
dello stato Barrow vi sono state aperture del governo in senso
democratico, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di
fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in
sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064).
Ne consegue che le censure del ricorrente - che non si è minimamente
confrontato sul punto con le argomentazioni della Corte territoriale - si
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di
legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una
rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di
merito.
Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero
dell'interno costituito in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso Roma il 14.1.2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT