Ordinanza Nº 04314 della Corte Suprema di Cassazione, 20-02-2020

Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:4314CIV
Court Rule Number04314
Date20 Febbraio 2020
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 16431-2018 proposto da:
NOVAMUSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo
studio dell'avvocato SUSANNA CORSINI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ROMANO VACCARELLA;
- ricorrente -
Civile Ord. Sez. U Num. 4314 Anno 2020
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 20/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
b•
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, COMUNE DI
CATALAFIMI SEGESTA;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
65187/2017 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE di
PALERMO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2019 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
STEFANO VISONA', il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione
della Corte dei Conti.
Rilevato che:
1. La Novamusa s.r.l. (già Novamusa s.p.a., come si dà atto a
pagina 33 del ricorso, in cui si riferisce di una trasformazione avvenuta
il 6 agosto 2012) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione
contro la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti per la Regione Siciliana e nei confronti del Comune di
Calatafimi Segesta in relazione al giudizio introdotto da detta procura
contabile con atto di citazione notificatole il 4 dicembre 2017, iscritto al
n. 65187 del 2017.
1.1. Nell'atto di citazione il pubblico ministero contabile - dopo avere
premesso: a)
che nel 2008 era stata avviata un'indagine per condotte
foriere di danno erariale con riferimento alla gestione dei siti culturali
della Regione Siciliana;
b)
che nell'ambito di essa si era rilevato che il
gestore Novamusa non aveva riversato alla Regione ed ai Comuni
interessati gli importi dei biglietti di accesso ai siti culturali;
c)
che era
stato formulato invito a dedurre e, quindi, era seguita una citazione a
giudizio nei confronti del gestore - rilevava che:
Ric. 2018 n. 16431 sez. SU - ud. 21-05-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
h
aa)
ne era seguita la sentenza n. 596 del 2014 dell'indicata Sezione
Giurisdizionale, con cui si era disposta la condanna della Novamusa al
pagamento di una serie di importi a favore della Regione, dei Comuni di
Taormina, Siracusa, Castelvetrano, Calatafimi-Segesta e Marsala;
bb)
la sentenza era stata confermata dalla Sezione Giurisdizionale di
appello con la sentenza n. 236 del 2015;
cc)
nelle more dello svolgimento del giudizio era pervenuta nota
della Regione del dicembre 2012, nella quale si riferiva di avere intimato
a Novamusa il pagamento di C 41.753.336,88 per importi non riversati
nel periodo di durata della concessione dal 1° febbraio 2009 al 30
novembre 2012;
dd)
ne era seguita una richiesta di chiarimenti alla Regione quale
denunciante ed all'esito era emerso che il giudizio di responsabilità
erariale di cui sopra ineriva ad una condotta di illecito sino al 31
dicembre 2011, mentre la gestione da parte della concessionaria era
continuata in regime di proroga anche nel 2012, «secondo un
modus
operandi
diretto a captare ulteriori risorse pubbliche;
ee)
era stato acquisito un lodo arbitrale intervenuto nel luglio del
2013 che aveva accertato un debito di Novamusa di C 15.446.721,00
per il periodo dal 2003 al 31 dicembre 2011;
ff)
successivi approfondimenti avevano evidenziato che sotto la
denominazione Novamusa operava un gruppo aziendale le cui società
avevano avuto controversie con gli enti proprietari dei beni culturali in
ordine «soprattutto» all'attività di biglietteria ed all'esito di ulteriori
chiarimenti domandati alla Regione, di indagini della Guardia di Finanza
e delle avvenute audizioni di soggetti informati, si era pervenuti ad
individuare un danno erariale complessivo in relazione all'attività di
biglietteria svolta nel 2012, pari a complessivi C 5.810.627,76 (al lordo
degli interessi) e rappresentanti la differenza fra ciò che la Novamusa
avrebbe dovuto versare e quanto aveva versato, rispettivamente alla
Regione e ai Comuni di Calatafimi-Segesta e Taormina e Marsala.
Ric. 2018 n. 16431 sez. SU - ud. 21-05-2019
-3-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT