N. 254 ORDINANZA 20 - 27 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA.

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di S. A., con ordinanza del 20 ottobre 2010, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 20 ottobre 2010, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione - del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna;

che la Corte rimettente premette che, nel caso di specie, il giudizio di revisione e' stato proposto avverso un decreto penale di condanna il cui procedimento, per sua natura, mai ha visto coinvolta la persona offesa dal reato;

che, se cio' puo' essere comprensibile e giustificato nell'ambito di un rito speciale connotato dalla omissione della fase dibattimentale come il procedimento per decreto (tutto giocato sull'integrale accoglimento delle richieste del querelante o denunciante), meno giustificato e' che analoga obliterazione sia di fatto imposta dalle norme che regolano la vocatio in jus per il susseguente giudizio di revisione;

che, infatti, l'art. 636, primo comma, cod. proc. pen.

prevede che il Presidente della Corte d'appello emetta decreto di citazione a norma dell'art. 601 cod. proc. pen. il quale non contempla la persona offesa dal reato tra i destinatari dell'atto;

che, secondo la Corte d'appello di Trento, sarebbe violato il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. perche' in questi casi e' impedito alla persona offesa di conoscere e seguire la vicenda processuale innescata, con evidente pregiudizio anche degli interessi civili in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

che, inoltre, risulterebbe violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la mancata previsione della citazione della persona offesa, in caso di revisione avverso decreto penale di condanna, determinerebbe 'una disparita' di trattamento, posto che si e' in presenza di un giudizio di merito rispetto al quale non e' stato assicurato il contraddittorio alla persona offesa, cosi' esposta a decisione potenzialmente pregiudizievole di cui sia rimasta del tutto ignara';

che, sempre secondo la Corte rimettente, la presente questione e' diversa rispetto ai casi di revisione di sentenze che...

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