N. 251 ORDINANZA 20 - 27 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attivita' all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 15 marzo 2011 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con ricorso notificato il 9 marzo 2011, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, con riferimento agli artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost., l'articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attivita' all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale.

Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna);

che, riferisce il Commissario, la norma impugnata prevede che le concessioni-contratto gia' rilasciate da enti pubblici, nell'interesse di operatori economici le cui strutture abbiano subito danni a causa delle eruzioni dell'Etna verificatesi nell'ottobre 2002, nonche' quelle rilasciate nel periodo emergenziale, siano tutte indistintamente prorogate senza alcuna condizione, con termini di durata variabile, attualmente non determinabili, atteso che lo stato di emergenza dichiarato nel 2002 non e' ancora cessato;

che, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, detto stato di emergenza e' stato prorogato sino al 31 dicembre 2011;

che, secondo il ricorrente, la durata di ogni singola concessione e' elemento fondamentale del provvedimento concessorio, alla scadenza del quale e' diritto-dovere...

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