n. 223 ORDINANZA 9 - 18 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - promosso dalla Corte d'appello di Bari nel procedimento vertente tra S.A. e il Ministero della giustizia con ordinanza del 9 luglio 2013, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 9 luglio 2013, la Corte d'appello di Bari, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - nella parte in cui non riconosce l'indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia «connessa a condotte dilatorie della parte», deducendo la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti: «CEDU»);

che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso, depositato il 10 maggio 2013, per l'equa riparazione del pregiudizio subito, in ragione dell'eccessiva durata del processo, da una persona rinviata a giudizio per i reati di sequestro di persona e di tentata rapina aggravata, dichiarati prescritti con sentenza divenuta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT