N. 197 ORDINANZA 17 - 19 luglio 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 15, comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n.

23, recante 'Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno', pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 dell'anno 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2011 ed iscritto al n. 126 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gianpaolo Torselli per la Regione Liguria.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2011 e depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale (unitamente all'articolo 51, comma 1) gli articoli 15, comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23 (pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 17 agosto 2011), recante 'Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno';

che l'art. 15, comma 1 - il quale, modificando l'art. 28 della citata legge regionale n. 1 del 2007, stabilisce che l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, 'e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a societa' di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13' del medesimo art. 28 -, viene censurato in quanto omette di includere anche le societa' di capitale, ponendosi in contrasto con l'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dall'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo...

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