N. 174 ORDINANZA 2 - 6 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 97, terzo comma, e 106, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso dal Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da F.G. con ordinanza del 7 luglio 2011, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 97, terzo comma, e 106, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste sia il tribunale in funzione di giudice del lavoro;

che in punto di fatto il giudice remittente chiarisce di dover decidere in ordine ad un giudizio nel quale F.G., Giudice di pace presso l'ufficio di Verona, chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di euro 4.381,79, oltre interessi e spese legali, entro la competenza del giudice adito, per l'indebita decurtazione parziale, negli anni 2003-2011, dell'indennita' forfettaria mensile di euro 258,23, prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991;

che il remittente rileva che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che la competenza a giudicare in materia di indennita' spettanti al giudice di pace previste dal richiamato art. 11 della legge n. 374 del 1991 deve essere individuata in base al criterio generale del valore della causa;

che, da tale giurisprudenza, che ricomprende i giudici di pace nella categoria dei funzionari onorari ed esclude che il loro rapporto di lavoro possa essere assimilato al pubblico impiego ovvero ad un rapporto atipico...

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