Ordinanza Interlocutoria Nº 31420 della Corte Suprema di Cassazione, 02-12-2019

Presiding JudgeLOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31420CIV
Date02 Dicembre 2019
Court Rule Number31420
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26105-2015 proposto da:
BARONCINI GIOVANNA, BETTI PIETRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio
dell'avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MARIA DE CONO;
- ricorrenti -
contro
RIGHETTI LINO, OTTAVIANI EBE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA F.CESI N.72, presso lo studio dell'avvocato
ACHILLE BUONAFEDE, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ROBERTO FAINI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1339/2015 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 23/07/2015;
12-Q
7-S) 72
i'
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31420 Anno 2019
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 02/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Giovanna Baroncini e Pietro Betti hanno presentato ricorso,
articolato in sei motivi, avverso la sentenza n. 1339/2015 della
Corte di appello di Bologna, pubblicata in data 23 luglio 2015.
Resistono con controricorso Lino Righetti ed Ebe Ottaviani.
Con citazione del 15 febbraio 2002, Giovanna Baroncini e
Pietro Betti convennero dinanzi al Tribunale di Rimini Lino
Righetti ed Ebe Ottaviani. Gli attori esposero di essere
proprietari di due unità immobiliari facenti parte dell'edificio
condominiale sito in Cattolica, angolo via Dante - via Milano,
nel quale i convenuti erano a loro volta proprietari di un
appartamento sito al primo piano e di un locale destinato a
negozio al piano terreno. Giovanna Baroncini e Pietro Betti
dedussero che Lino Righetti ed Ebe Ottaviani avevano
realizzato illegittimamente un manufatto destinato a cantina
nel cortile comune, nonché abusivamente occupato una
porzione di suolo condominiale su via Milano e su via Dante,
costruendovi due pensiline poi tamponate con pannelli; gli
attori aggiunsero che all'interno del cortile comune esisteva
anche un piccolo locale ad uso bagno, costruito sempre in
modo abusivo dai precedenti proprietari dell'appartamento di
proprietà dei convenuti. Venivano richiesti la rimozione di tutti i
manufatti abusivi ed il risarcimento dei danni.
Lino Righetti ed Ebe Ottaviani opposero la legittimità delle
tettoie costruite, prevedendo sia il titolo intercorso con la dante
causa Assunta Bragagna (atto 14 gennaio 1983), sia l'atto
costitutivo del condominio (divisione 3 luglio 1980) l'uso
Ric. 2015 n. 26105 sez. 52 - ud. 21-11-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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