Ordinanza Interlocutoria Nº 19598 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2020

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:19598CIV
Date18 Settembre 2020
Court Rule Number19598
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30174-2019 proposto da:
RANDSTAD ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26-B, presso lo
studio dell'avvocato MASSIMILIANO BRUGNOLETTI, che la rappresenta e
difende;
- ricorrente -
contro
Civile Ord. Sez. U Num. 19598 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 18/09/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
UMANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO BERTOLDI;
AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, IN.VA
S.P.A., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
LUIGI CECI 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BORIONI, che le
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DAL PIAZ;
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BERNARDO BUONTALENTI 39/41, presso lo studio del rag. PAOLA
FRUSONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ADOLFO MARIO
BALESTRERI;
-
con troricorrenti
avverso la sentenza n. 5606/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il
07/08/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2020 dal
Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Santi Dario Tomaselli per delega dell'avvocato Massimiliano
Brugnoletti, Adolfo Balestreri, Francesco Dal Piaz e Federico Bertoldi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento principale e fatti pertinenti.
1.-
L'Azienda Usi Valle d'Aosta aveva indetto una procedura di gara per un valore di
oltre dodici milioni di euro, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare una Agenzia per il lavoro, cui
affidare per tre anni la somministrazione temporanea di personale a tempo determinato.
2.-
La Stazione appaltante aveva previsto negli atti di gara una «soglia di sbarramento»
alle offerte tecniche, fissata a 48 punti, onde non sarebbero stati ammessi al prosieguo
Ric. 2019 n. 30174 sez. SU - ud. 07-07-2020
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
della gara i concorrenti il cui progetto fosse stato valutato con un punteggio inferiore.
Alla procedura avevano partecipato otto concorrenti, tra i quali la Randstad Italia Spa, il
raggruppamento formato da Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa (mandataria) e
Umana Spa (mandante) e la Gi Group Spa.
3.-
La commissione di gara, valutate le offerte tecniche, aveva ammesso alla fase
successiva della valutazione economica delle offerte soltanto il RTI Synergie-Umana e
la Gi Group; aveva escluso la Randstad per mancato superamento della «soglia di
sbarramento», avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello richiesto.
4.-
All'esito della graduatoria finale, la Stazione appaltante aveva aggiudicato la gara
al RTI Synergie-Umana.
5.-
La Randstad impugnava, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Valle
d'Aosta, la propria esclusione per il mancato superamento della «soglia di sbarramento»
e, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione della gara al RTI Synergie-Umana. Deduceva,
al fine di ottenere la riammissione alla gara, l'irragionevolezza dei punteggi tecnici
attribuiti alla propria offerta, nonostante l'evidente similarità della stessa con quella del
RTI; la inadeguata determinazione dei criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte
indicati nel disciplinare di gara e il difetto di motivazione circa i voti numerici assegnati
alle offerte; la illegittima nomina della commissione di gara, avvenuta dopo l'apertura
delle offerte tecniche; la illegittima composizione della commissione con una persona
incompatibile; la mancata suddivisione della gara in lotti.
6.-
L'Azienda Usl Valle d'Aosta e il RI! Synergie-Umana resistevano ed eccepivano
l'inammissibilità dei motivi di ricorso della Randstad: assumevano che quest'ultima
fosse priva di legittimazione a proporli, essendo stata comunque esclusa dalla gara. La
In.Va Spa, stazione appaltante, non si costituiva nel giudizio.
7.-
Il
Tribunale amministrativo regionale rigettava le eccezioni relative alla
legittimazione della ricorrente (ad avviso del Tribunale, la Randstad legittimamente
aveva partecipato alla gara, essendo incontestatamente in possesso dei requisiti di
ammissione, e ne era stata esclusa, a causa della valutazione negativa della sua offerta
tecnica, dunque essa era legittimata a contestare l'esito della gara in ogni suo profilo) e,
esaminando tutti i motivi di ricorso, li rigettava nel merito.
8.-
La Randstad proponeva appello, in via principale, con il quale ribadiva le censure e
gli argomenti difensivi svolti in primo grado.
Ric. 2019 n. 30174 sez. SU - ud. 07-07-2020
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