Ordinanza Interlocutoria Nº 00809 della Corte Suprema di Cassazione, 15-01-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:809CIV
Date15 Gennaio 2019
Court Rule Number00809
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
o
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16846/2016 R.G. proposto da
Calicchio
Vito,
nato
a
Napoli
l'01/01/1936
(C.F.:
CLCVTI36C01A783K), rappresentato e difeso,
g
iusta procura
speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Ester Peri-Vano del Foro di
Benevento (C.F. PRFSTR56L67F839U), con la
q
uale elettivamente
domicilia in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 7 (Studio Le
g
ale Perno
- Di Giacomo & Partners)
;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro
pro tempore,
con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i
cui Uffici, siti in Roma alla Via dei Porto
g
hesi n. 12, è domiciliato
;
-
controricorrente-
avverso il decreto n. 15/2016 emesso dalla CORTE D'APPELLO di
PERUGIA in data 08/01/2016 e non notificato;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 809 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 15/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del
19/04/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale Dott.
Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato 1'1.10.2007 Calicchio Vito chiedeva alla
Corte di Appello di Roma l'equa riparazione per l'asserita
irragionevole durata di un giudizio civile celebrato davanti al
Tribunale di Benevento. La Corte capitolina, con decreto del
17.11.2011, accoglieva la domanda. Non avendo l'Amministrazione
adempiuto spontaneamente all'obbligo di pagamento, il Calicchio
promuoveva, con ricorso notificato il 19.7.2013, giudizio di
ottemperanza, definito con sentenza pubblicata il 13.5.2014.
Con ricorso depositato il 22.12.2014 l'interessato chiedeva alla
Corte d'Appello di Perugia l'equo indennizzo per l'irragionevole
durata del precedente giudizio "Pinto", sostenendo la violazione del
proprio diritto ad una durata ragionevole del processo.
Con decreto del 19.1.2015, il consigliere designato rigettava il
ricorso, perché la pretesa non poteva essere fatta valere davanti al
giudice nazionale - ma, semmai, di fronte alla Corte EDU - ed in
quanto, comunque, era tardivo quanto alla fase di cognizione ed
infondato quanto a quello di ottemperanza (essendosi la relativa
fase conclusa in un tempo - circa dieci mesi - ragionevole).
Avverso tale decreto proponeva opposizione il Calicchio,
sostenendo che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il
giudizio di equo riparazione e l'eventuale successiva fase di
esecuzione debbono considerarsi un
unicum,
sicchè egli aveva il
diritto di richiedere, di fronte al giudice nazionale, l'equa
riparazione per il giudizio "Pinto" precedente e tale diritto egli
poteva esercitare - così come aveva fatto - entro sei mesi dal
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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