ORDINANZA 14 gennaio 2008 - Tutela dell''incolumita'' pubblica dall''aggressione di cani.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente ´Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di caniª e successive modifiche;
Considerato che, salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, alla luce della moderna letteratura scientifica in materia, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani puo' provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi;
Considerato che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente ´Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di caniª e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa dell'emanazione di una disciplina organica in materia;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani nel corso del 2007;
Ordina:
Art. 1.
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Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri...
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