n. 164 ORDINANZA 19 - 27 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) promosso dalla Regione Lazio con ricorso notificato il 17-24 luglio 2012, depositato in cancelleria il 24 luglio 2012 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi del 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Gaetano Silvestri, e sentiti l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato il 24 luglio 2012, la Regione Lazio ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale), per violazione degli artt. 76, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione;

che, secondo la ricorrente, il comma 1 del citato art. 12 - ove si disponeva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che Roma Capitale pattuisse direttamente con il Ministero dell'economia e delle finanze il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e che solo nel caso di mancato accordo si applicasse la disciplina concernente i restanti comuni - avrebbe escluso la Regione Lazio dal processo decisionale in materia, con lesione della competenza legislativa regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.);

che parimenti illegittimo sarebbe stato il comma 3 dell'art. 12, il quale stabiliva, nella versione vigente all'epoca del ricorso, che fossero erogate direttamente a Roma Capitale le risorse statali di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost. e quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

che, a proposito della prima tra le norme impugnate (comma 1 dell'art. 12), la ricorrente richiama il disposto dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012);

che il comma 17 del citato art. 32, in particolare, prescriveva, nel testo vigente all'epoca della proposizione del ricorso, che le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 2013, potessero essere concordate tra lo Stato e le Regioni (e le Province autonome di Trento e di Bolzano), previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali;

che la stessa norma prevedeva, inoltre, che le modalita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT