n. 128 ORDINANZA 3 - 5 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Milano nel giudizio vertente tra la Suisse s.r.l. e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con ordinanza del 2 maggio 2012, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che con ordinanza depositata il 2 maggio 2012 il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 (rectius: 51, secondo comma) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o di non poter apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo", ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), cioe' basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio;

che il rimettente, adito da una societa' di capitali con ricorso in opposizione ad un'ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano a sanzione della tardiva comunicazione della ricostituzione della pluralita' dei soci, dovendo decidere l'eccezione d'incompetenza per materia, proposta dalla parte resistente, ritiene di dover sollevare preliminarmente la suddetta questione di legittimita' costituzionale;

che il giudice a quo evidenzia che, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ogni processo deve svolgersi davanti «a giudice terzo e imparziale», il quale dovrebbe non solo essere, ma anche apparire tale;

che, a suo avviso, quanto previsto dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 - secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' [...] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» - farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere, nel minor tempo possibile, il maggior numero di cause...

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