n. 127 ORDINANZA 3 - 5 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 31 luglio 2012, depositato in cancelleria il 3 agosto 2012 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2012. Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 luglio 2012 e depositato il successivo 3 agosto (r. ric. n. 109 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), questioni di legittimita' costituzionale in via principale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»);

che il ricorrente, dopo aver premesso il contenuto delle disposizioni impugnate e delle norme modificate in virtu' di dette disposizioni, assume che esse sarebbero lesive dell'evocato parametro perche' contrasterebbero con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia;

che, infatti, nella formulazione introdotta dalla disposizione impugnata, l'art. 1, comma 4, lettera a), della legge reg. Calabria n. 29 del 2008, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge regionale in esame, definisce «a chilometri zero» i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rispondano a determinate caratteristiche e che siano stati ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria;

che, dunque, la legge regionale non promuoverebbe tutte le merci caratterizzate da una limitata distanza tra il luogo di produzione e il luogo di consumo, ma esclusivamente quelle di origine calabrese: requisito, tuttavia, da un canto non rispondente agli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute insiti nella denominazione «a chilometro zero» e, dall'altro, contrario al principio di proporzionalita'...

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