N. 196 ORDINANZA 20 giugno 2012 - 19 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto nel procedimento relativo a F.N., con ordinanza del 3 gennaio 2012, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che - nel corso di un procedimento ex articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), attivato a seguito della richiesta, del locale Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i genitori - l'adito Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto ha sollevato, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2012, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4 della predetta legge n. 194, nella parte in cui prevede la facolta' della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, per contrasto con gli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117, primo comma della Costituzione;

che, presupposta la rilevanza di tal questione, il rimettente ne ha motivato la non manifesta infondatezza, con richiamo, in premessa, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 ottobre 2011 - resa nel procedimento C-34/10, Brüstle contro Greenpeace e V., e recante l'interpretazione dell'articolo 6, numero 2, lettera c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - la quale avrebbe, a suo avviso, attribuito, in modo inequivoco, assoluto rilievo giuridico all'embrione umano, non solo...

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