N. 169 ORDINANZA 20 - 27 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, nel procedimento vertente tra T.M.R. ed altra e il Ministero della pubblica istruzione ed altri con ordinanza del 30 giugno 2011, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che il Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale ha sollevato, con ordinanza del 30 giugno 2011, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) ? a tenore del quale 'L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare l'impiegato a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere' - denunciandone il contrasto con gli articoli 3, 16, 97 e 98 della Costituzione;

che, come emerge dall'ordinanza di rimessione, il giudice a quo e' chiamato a pronunciarsi sul ricorso di due insegnanti pubbliche proposto per ottenere, al fine della indennizzabilita' di un grave 'infortunio in itinere', da loro subito, il riconoscimento della causa di servizio, negato dall'amministrazione di appartenenza in ragione del fatto che esse risiedevano, senza averne chiesto l'autorizzazione, in luogo (sia pur di pochi chilometri) distante dal comune ove era la scuola di loro destinazione;

che, ad avviso del rimettente, la censurata disposizione - in quanto legata ad un contesto, urbano, delle comunicazioni e della disponibilita' di mezzi propri, ormai superato e non piu' attuale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT