n. 34 ORDINANZA 24 - 28 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-19 agosto 2013, depositato in cancelleria il 22 agosto 2013 ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2013. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna);

che il ricorrente premette che la norma, nel regolare il sistema elettorale del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, stabilisce che, qualora debbano svolgersi le elezioni senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto con la stessa legge statutaria, «Il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non puo' in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale»;

che, secondo la difesa dello Stato, nessuna norma statutaria prevede che la legge regionale possa disporre, sia pure per un periodo transitorio, specifiche limitazioni alla possibilita' per i soggetti eleggibili di presentare la propria candidatura a Presidente della Regione e che l'art. 51 Cost. garantisce a tutti i cittadini il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale e il principio di cui all'art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilita';

che, secondo il ricorrente, detti principi cardine dell'ordinamento democratico trovano applicazione anche nei confronti delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT