n. 33 ORDINANZA 24 - 28 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Tribunale di Savona, sezione penale, nel procedimento penale a carico di R.E.F. ed altri con ordinanza dell'8 febbraio 2013, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione di R.E.F. e della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell'8 febbraio 2013, depositata in pari data nella cancelleria di questa Corte (reg. ord. n. 145 del 2013), ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale i cui termini non sono precisati nella medesima ordinanza di rimessione, la quale, in particolare, non indica ne' le disposizioni censurate, ne' i parametri costituzionali asseritamente violati, rinviando integralmente all'istanza depositata dal pubblico ministero, non allegata all'ordinanza;

che il giudice rimettente espone di aver esaminato gli atti del procedimento penale dinanzi a lui pendente e, in particolare, «l'istanza di sospensione del processo e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale [...] depositata dal pubblico ministero in data 8/1/2013, con riferimento al reato contestato sub c) dell'imputazione»;

che, richiamato il contenuto di tale atto e del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 12 novembre 2012, nonche' della memoria depositata dalla difesa degli imputati, il giudice a quo rileva che «allo stato appaiono da accogliere le osservazioni svolte con articolata motivazione dal P.M. nell'istanza depositata in data 8/1/2013»;

che, cio' premesso, il Tribunale rimettente, sul presupposto che il giudizio principale non possa essere definito «indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal P.M.» e che tale questione «non appare manifestamente infondata sulla base della motivazione svolta dallo stesso P.M. nella sua istanza», «dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal P.M. con istanza depositata in Cancelleria in data 8/1/2013, da intendersi qui integralmente richiamata»;

che, con atto depositato il 15 luglio 2013, si e' costituito un imputato nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale venga dichiarata...

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