n. 29 ORDINANZA 25 - 26 febbraio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e dell'articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di S.E.M., con ordinanza del 27 marzo 2012, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 27 marzo 2012 (r.o. n. 172 del 2012), la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale sia dell'articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce anche ai condannati per il reato previsto dall'art. 609-quater del codice penale, attenuato a norma del quarto comma dello stesso articolo, sia dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui, rinviando all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, prevede che non possa disporsi la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta per tale reato;

che il giudice a quo premette di essere investito di un incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nei confronti del provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna «aveva eseguito nella forma carceraria» la pena di un anno e sei mesi di reclusione, oggetto di una sentenza di condanna della Corte di appello di Bologna per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 609-quater, primo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.;

che, come riferisce il giudice a quo, la difesa del condannato ha censurato il fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario nel caso di condanna per il delitto previsto dall'art. 609-quater cod. pen., attenuato ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, non e' possibile «la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione ne' la concessione di misure alternative alla detenzione prima del decorso di un anno di osservazione intramuraria», a differenza di quanto e' stabilito nel caso di condanna per il delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen., attenuato ai sensi del terzo comma dello stesso articolo;

che, riportandosi espressamente alle argomentazioni della giurisprudenza di legittimita', il giudice a quo precisa che il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi coincide con quello dei delitti ostativi all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, contenuto nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, a cui l'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. fa rinvio mobile o recettizio;

che a fronte del...

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