n. 325 ORDINANZA 11 - 23 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), promosso dal Tribunale di Melfi nel procedimento vertente tra R. D. T. e il Comune di Rapolla con ordinanza del 28 febbraio 2013, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 2013 il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimita' dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), il quale prevede che al provvedimento con cui l'Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), disposizione che, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;

che il Tribunale rimettente ha riferito di essere stato investito della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio emesso il 9 agosto 2012 dal Sindaco del Comune di Rapolla nei confronti dell'occupante abusivo di un immobile, nell'ambito di un procedimento di reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile avverso l'ordinanza con cui il giudice monocratico del medesimo Tribunale aveva rigettato la medesima istanza di sospensione;

che a fondamento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio la parte reclamante ha posto la carenza di titolo esecutivo, attesa la dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Reg. Basilicata n. 24 del 2007, nella parte in cui rinvia all'art. 11...

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