n. 324 ORDINANZA 11 - 23 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di B.G. ed altri, con ordinanza del 3 aprile 2012, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2012 (r.o. n. 48 del 2013), il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilita' d'ufficio, invece che a querela di parte;

che il giudice rimettente premette di essere stato investito del procedimento penale a carico di alcuni medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale civile di Oderzo (TV), imputati del delitto di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, per aver cagionato colposamente a una paziente, ormai prossima al parto, l'interruzione della gravidanza e la morte intrauterina del feto;

che prima dell'emissione del decreto di citazione, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei medici, essendo stata integralmente risarcita dei danni subiti, ma il processo era proseguito, perche' il reato contestato agli imputati era procedibile d'ufficio;

che, alla prima udienza dibattimentale, la difesa degli imputati aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, in relazione all'art. 3 Cost., per l'evidente «disparita' di trattamento dal punto di vista processuale per l'ipotesi dell'aborto colposo rispetto all'ipotesi delle lesioni gravissime regolate dal codice penale»;

che, secondo la ricostruzione del quadro normativo effettuata dal tribunale rimettente, l'aborto - costituendo in seguito alla riforma del 1978 un reato autonomo e non piu' una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali - anche se colposo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT