N. 308 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 6, lettere b), punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4, della delibera legislativa della Regione siciliana, recante 'Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti' (disegno di legge n. 900 - Norme stralciate), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto al n. 113 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 agosto 2012 e depositato il 14 agosto 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto - in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 6, lettere b), punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4 della delibera legislativa della Regione siciliana, recante 'Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti' (disegno di legge n. 900 - Norme stralciate), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012;

che, secondo il ricorrente, il citato art. 1, recante modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R. (societa' di regolamentazione rifiuti), di gestione liquidatoria dei consorzi e delle societa' d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni, al comma 6, lettera b), punto 3, dispone che all'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 9 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche: 'le parole da 'Le gestioni cessano il 30 settembre 2012' sino a 'si estinguono entro il 31 dicembre 2012.' sono sostituite dalle seguenti: 'Le gestioni cessano al momento della trasmissione del piano d'ambito di cui al comma 4 dell'articolo 10 all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. In merito alla gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n.

11 e successive modifiche ed integrazioni. Gli attuali consorzi e societa' d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012''; il comma 6, lettera e), di detta norma stabilisce, invece, che il comma 12 dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010 e' sostituito dal seguente: '12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla...

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