ORDINANZA COLLEGIALE Nº 202214918 di TAR Lazio - Roma, 26-10-2022

Presiding JudgeRICCIO FRANCESCO
Date26 Ottobre 2022
Published date14 Novembre 2022
Court Rule Number202214918
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 14/11/2022N. 07766/2021 REG.RIC.

N. 14918/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07766/2021 REG.RIC.

N. 07874/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7766 del 2021, proposto da Assobibe (Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche), Fonti Di Posina S.p.A., Romanella Drinks S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dal Prof. Avv. Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Roma, viale Liegi n. 32


contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 7874 del 2021, proposto da Sibeg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Saverio Sticchi Damiani e Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO N. 7766 DEL 2021:

- del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27 maggio 2021, recante “Imposta di consumo sulle bevande edulcorate” che stabilisce le modalità di attuazione dell’art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, con il quale è istituita un’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, come definite all’art. 1, comma 662 della predetta legge n. 160 del 2019;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle

finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, con il quale sono convenzionalmente stabiliti, ai sensi del comma 667 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il potere edulcorante delle sostanze ivi indicate a confronto con il saccarosio nonché, con riferimento a tale potere, le relative quantità delle medesime sostanze equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio;

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO N. 7874 DEL 2021:

- del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2021, pubblicato sulla GU n. 125 del 27.05.2021, recante “Imposta di consumo sulle bevande edulcorate (21A03190)” e dei modelli ad esso allegati;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Visti l’articolo 134 della Costituzione, l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l’articolo 79 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Michele Tecchia;


(1) LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

(1.1) IL RICORSO ISCRITTO AL NUMERO DI RUOLO 7766/2021

Con il ricorso iscritto nel registro generale del 2021 con il numero 7766, le tre ricorrenti – premesso di essere la prima (Assobibe) un’associazione di categoria raggruppante le imprese produttrici e distributrici di bevande analcoliche in Italia, mentre la seconda e la terza due imprese iscritte a detta associazione (Fonti di Posina S.p.A. e Romanella Drinks S.r.l.) – insorgono avverso il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27 maggio 2021), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 675, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Quest’ultima norma di legge ha introdotto in Italia una nuova imposta sul consumo (c.d. “sugar tax”) che – al dichiarato scopo di contrastare il diabete, l’obesità ed altri specifici effetti dannosi per la salute umana – colpisce le bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti, id est qualsiasi tipo di zucchero aggiunto - diverso dagli zuccheri già presenti in natura in una determinata bevanda - atto a conferire un sapore dolce alla bibita.

Il summenzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2021 (nel prosieguo anche il “Decreto”) è stato adottato allo scopo di dare attuazione concreta all’insieme di regole contenute nei commi 661-676 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I rilievi censori mossi dalle ricorrenti all’indirizzo dell’avversato Decreto possono ascriversi a due distinte categorie, e cioè da un lato profili di illegittimità derivata incentrati sull’incostituzionalità e antieuronitarietà della norma di legge su cui il Decreto poggia, dall’altro lato profili di illegittimità propria per vizi autonomi (o per meglio dire endo-provvedimentali) slegati dall’incostituzionalità e antieuronitarietà della base legale.

Quanto alla prospettata illegittimità derivata, le ricorrenti instano anzitutto per una rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del summenzionato art. 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (su cui come visto poggia il Decreto impugnato) per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, ovviamente previa delibazione della sua rilevanza e non manifesta infondatezza. La richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale poggia sui seguenti argomenti:

(i) violazione del principio di uguaglianza e/o ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione – letto nella sua duplice accezione di eguaglianza sostanziale e proporzionalità – in quanto la nuova imposta de qua va a colpire indifferentemente tutte le bevande analcoliche contenenti additivi edulcoranti (anche noti come “zuccheri aggiunti”), indipendentemente dall’origine naturale o sintetica di tali additivi, così trascurando il fatto che gli edulcoranti sintetici – a differenza di quelli naturali – sono non soltanto privi di calorie ma anche sottoposti a “limiti massimi di impiego per ogni categoria alimentare” prestabiliti a livello...

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