ORDINANZA COLLEGIALE Nº 202210619 di TAR Lazio - Roma, 05-07-2022

Presiding JudgeARZILLO FRANCESCO
Date05 Luglio 2022
Published date25 Luglio 2022
Court Rule Number202210619
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 25/07/2022N. 06841/2021 REG.RIC.

N. 10619/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06841/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6841 del 2021, proposto da


-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

- Ministero dell'Interno, Prefettura di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

- Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra, Comune di Bettona, Comune di Fiumicino, Comune di Gravina di Catania, Comune di Lisciano Niccone, Comune di Montefiascone, Comune di Torgiano, Comune di Umbertide, Comune di Viterbo, Azienda Usl Umbria 1, Azienda Usl Umbria 2, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum
- Comune di Todi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4;

per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto di Perugia prot. uscita n.-OMISSIS-del 24.06.2021, trasmesso via PEC in pari data e registrato da -OMISSIS-del 24.06.2021, avente a oggetto “Procedimento per la retrocessione alle stazioni appaltanti degli utili d'impresa accantonati nel corso della gestione straordinaria della società -OMISSIS-.” e recante espresso avviso che “decorsi 15 giorni dalla presente, si procederà alla retrocessione delle quote di utili accantonati spettanti alle stazioni appaltanti”, attualmente pari “ad euro -OMISSIS-”;

- di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al su citato Provvedimento del Prefetto di Perugia prot. uscita n.-OMISSIS-del 24.06.2021, ancorché ignoto a parte ricorrente e, in particolare, per quanto occorrer possa:

- della nota del Prefetto di Perugia prot. n. -OMISSIS- del 29.06.2020, con cui veniva avviato il procedimento di retrocessione degli utili;

- del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con Nota prot. n. -OMISSIS- del 17.06.2020, allo stato non conosciuto nel suo contenuto, ancorché espressamente richiamato nella suddetta Nota del Prefetto del 29.06.2020 di avvio del procedimento di retrocessione;

- del parere reso dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con nota prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2019, perlomeno nella misura in cui supporti un'interpretazione dell'art. 32 cc. 7 e 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, in base alla quale, in presenza di una sentenza definitiva che accerti la legittimità dell'informativa antimafia pur revocata, gli utili andrebbero retrocessi alle Stazioni appaltanti anziché attribuiti all'appaltatore;

- del provvedimento a firma congiunta del Ministro dell'Interno e del Presidente dell'ANAC del 16.10.2018, pubblicato nella sezione “Decreti, Delibere e Ordinanze ministeriali” della G.U.R.I. n. 254 del 31.10.2018, avente a oggetto “Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014”, perlomeno nella misura in cui supporti un'interpretazione dell'art. 32 cc. 7 e 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, in base alla quale, in presenza di una sentenza definitiva che accerti la legittimità dell'informativa antimafia pur revocata, gli utili andrebbero retrocessi alle Stazioni appaltanti anziché attribuiti all'appaltatore;

- della nota del Prefetto di Perugia prot. n. -OMISSIS- del 10.03.2021, con cui veniva integrata l'originaria nota del Prefetto prot. n. -OMISSIS- del 29.06.2020 di avvio del procedimento di retrocessione;

- di ogni altro provvedimento connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Perugia;

Visto l’atto di intervento nel giudizio del Comune di Todi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


A) Con il ricorso in esame, la società istante (operante nel settore della gestione dei rifiuti) ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, tutti gli atti della procedura che hanno portato all’adozione del provvedimento del 24.06.2021 con cui il Prefetto di Perugia ha disposto la retrocessione alle stazioni appaltanti (pubbliche) degli utili d’impresa accantonati nel corso della gestione straordinaria della società ricorrente (disposta ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 10, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ), recante l’espresso avviso che “decorsi 15 giorni dalla presente, si procederà alla retrocessione delle quote di utili accantonati spettanti alle stazioni appaltanti”, pari ad euro -OMISSIS-.

La società ricorrente ha, altresì, impugnato per l’annullamento il provvedimento a firma congiunta del Ministro dell’Interno e del Presidente dell’ANAC del 16.10.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 254 del 31.10.2018, avente ad oggetto le “Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d’appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014”, nella parte in cui si disciplina il meccanismo di retrocessione degli utili di impresa alle stazioni appaltanti anziché attribuirli all’appaltatore.

In punto di fatto, -OMISSIS-rappresenta quanto segue:

- in data 25 ottobre 2015, la ricorrente è stata destinataria di una informazione antimafia a carattere interdittivo, emessa dal Prefetto di Perugia pro tempore, essendo stata accertata a suo carico la sussistenza del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa ex artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011;

- in data 19 novembre 2015, con provvedimento prefettizio n.-OMISSIS-, è stata disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto...

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