ORDINANZA COLLEGIALE Nº 202205921 di Consiglio di Stato, 16-06-2022

Presiding JudgeCORRADINO MICHELE
Date16 Giugno 2022
Published date13 Luglio 2022
Court Rule Number202205921
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 13/07/2022N. 08373/2019 REG.RIC.

N. 05921/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08373/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo La Brocca e Stefano Poli, elettivamente domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia,


contro

il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. IV, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal signor -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Giulia Ferrari e udite le conclusioni delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso n.r.g. -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tar Sicilia, Sezione staccata di Catania, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto con il quale il Questore di Catania, in data 25 giugno 2015, aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per asserita carenza del requisito di un reddito minimo derivante da fonti lecite.

2. Con sentenza n. -OMISSIS-la sez. IV del Tar Catania ha respinto il ricorso.

3. Con l’appello in esame, notificato il 19 settembre 2019 e depositato il 15 ottobre 2019, l’interessato ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-dinanzi a questo Consiglio anziché al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana deducendone in primo luogo la nullità per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza; ha poi censurato la sentenza sia perchè non ha rilevato il vizio dell’atto impugnato in quanto adottato omettendo la fase partecipativa ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, sia per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ..

4. Il Ministero dell’interno non si è costituito in giudizio.

5. Alla pubblica udienza del 16 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello, avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza del Tar Sicilia, Sezione staccata di Catania, avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (d’ora in poi, anche C.g.a.) ai sensi dell’art. 100 c.p.a..

Si tratta di disposizione questa non innovativa atteso che, già prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativa, l’art. 40, comma 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 prevedeva che “L'appello contro le sentenze di tale tribunale [Tar Sicilia] è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana”.

Analoga disposizione è contenuta nell’art. 4, comma 3, r.d. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato).

La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, già a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 21 del 4 luglio 1978, ha...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT