ORDINANZA COLLEGIALE Nº 202200535 di TAR Puglia - Lecce, 08-03-2022
Presiding Judge | D'ARPE ENRICO |
Date | 08 Marzo 2022 |
Published date | 01 Aprile 2022 |
Court Rule Number | 202200535 |
Court | Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia) |
N. 00535/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Baldassarre, Giovanni Pesce e Francesco Astone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Baldassarre in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Lorenzo Durano e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 67, 84, 85, 89 bis e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 26 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, notificata in pari data, nei confronti della ricorrente in ragione della ravvisata sussistenza di “elementi sintomatici e indiziari sufficientemente qualificati atti a far ritenere sussistente un concreto ed attuale rischio di condizionamento mafioso”;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale connesso al predetto provvedimento, compresa l’Informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- con provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce del 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e del Ministero dell'Interno;
Vista l'istanza di sospensione del giudizio depositata dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce il 20 gennaio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baldassarre, avv.to F. Astone e avv.to dello Stato L. Tarentini;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2021 e depositato nella stessa data la ricorrente, socia della -OMISSIS- (Società destinataria di informazione Interdittiva antimafia emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 9 aprile 2021- prot. -OMISSIS-) con una quota pari al 30,51%, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia anche nelle forme dell’art. 56 c.p.a., l’Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 26 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, notificata in pari data, nei confronti della ricorrente in ragione della ravvisata sussistenza di “elementi sintomatici e indiziari sufficientemente qualificati atti a far ritenere sussistente un concreto ed attuale rischio di condizionamento mafioso” nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale connesso al predetto provvedimento, compresa l’Informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- con provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce del 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) in via diretta: difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità e violazione del principio di proporzionalità, violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 84, 85 e 93 del D. Lgs. n. 159/2011;
2) contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione;
3) violazione art. 7 e ss. L. n. 241/1990 e 41 Carta diritti UE, violazione art. 93, co. 7, D. Lgs. n. 159/2011, violazione del principio del contraddittorio procedimentale, violazione del giusto procedimento, violazione della sentenza della Corte di Giustizia Dell’Unione Europea, in relazione all’art. 93, co. 4, D. Lgs. n. 159/2011;
4) violazione dell’art. 84, commi 3 e ss., del D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento. Illogicità, perplessità e contraddittorietà, manifesta dell’azione amministrativa, violazione del...
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