ORDINANZA COLLEGIALE Nº 202200535 di TAR Puglia - Lecce, 08-03-2022

Presiding JudgeD'ARPE ENRICO
Date08 Marzo 2022
Published date01 Aprile 2022
Court Rule Number202200535
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
Pubblicato il 01/04/2022N. 00680/2021 REG.RIC.

N. 00535/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00680/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 680 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Baldassarre, Giovanni Pesce e Francesco Astone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Baldassarre in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;


contro

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Lorenzo Durano e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 67, 84, 85, 89 bis e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 26 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, notificata in pari data, nei confronti della ricorrente in ragione della ravvisata sussistenza di “elementi sintomatici e indiziari sufficientemente qualificati atti a far ritenere sussistente un concreto ed attuale rischio di condizionamento mafioso”;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale connesso al predetto provvedimento, compresa l’Informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- con provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce del 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e del Ministero dell'Interno;

Vista l'istanza di sospensione del giudizio depositata dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce il 20 gennaio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baldassarre, avv.to F. Astone e avv.to dello Stato L. Tarentini;


FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2021 e depositato nella stessa data la ricorrente, socia della -OMISSIS- (Società destinataria di informazione Interdittiva antimafia emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 9 aprile 2021- prot. -OMISSIS-) con una quota pari al 30,51%, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia anche nelle forme dell’art. 56 c.p.a., l’Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 26 aprile 2021 prot. -OMISSIS-, notificata in pari data, nei confronti della ricorrente in ragione della ravvisata sussistenza di “elementi sintomatici e indiziari sufficientemente qualificati atti a far ritenere sussistente un concreto ed attuale rischio di condizionamento mafioso” nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale connesso al predetto provvedimento, compresa l’Informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS- con provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce del 9 aprile 2021 prot. -OMISSIS-.

1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:

1) in via diretta: difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità e violazione del principio di proporzionalità, violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 84, 85 e 93 del D. Lgs. n. 159/2011;

2) contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione;

3) violazione art. 7 e ss. L. n. 241/1990 e 41 Carta diritti UE, violazione art. 93, co. 7, D. Lgs. n. 159/2011, violazione del principio del contraddittorio procedimentale, violazione del giusto procedimento, violazione della sentenza della Corte di Giustizia Dell’Unione Europea, in relazione all’art. 93, co. 4, D. Lgs. n. 159/2011;

4) violazione dell’art. 84, commi 3 e ss., del D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento. Illogicità, perplessità e contraddittorietà, manifesta dell’azione amministrativa, violazione del...

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