ORDINANZA COLLEGIALE Nº 202001075 di TAR Lombardia - Milano, 22-04-2020

Presiding JudgeGIORDANO DOMENICO
Date22 Aprile 2020
Published date16 Giugno 2020
Court Rule Number202001075
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 16/06/2020N. 00364/2020 REG.RIC.

N. 01075/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00364/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2020, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Capobianco, Marco Ciocchetta e Roberta Finotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Capobianco in Milano, via Savarè, 1;


contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio provinciale della motorizzazione di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, e Ufficio territoriale del Governo di Milano, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell'ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida, inserito nel sistema informativo del Dipartimento dei trasporti, della navigazione, degli affari generali e del personale dalla Prefettura di Milano, il cui testo non è al momento noto;

- del susseguente provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio provinciale della motorizzazione di Milano, in data 30 novembre 2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo di Milano, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Ufficio provinciale della motorizzazione di Milano e del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;


1. Il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento del 30 novembre 2019 con il quale l’Ufficio provinciale della motorizzazione di Milano gli ha negato il rilascio della patente di guida di tipo B, per mancanza dei requisiti morali di cui all’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada, d’ora in avanti anche solo >).

Il ricorrente ha contestato l’irragionevolezza della mancata considerazione, da parte del Prefetto di Milano, della sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento alla fattispecie della revoca della patente per la condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, d’ora in avanti anche solo >), riportata in data successiva al rilascio della patente.

Secondo il ricorrente, la condanna inflittagli dal Tribunale di Milano, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per il delitto di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2014, non potrebbe spiegare effetti automaticamente ostativi al conseguimento della patente di guida.

Il ricorrente ha pertanto specificamente dedotto i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, di illogicità e di irragionevolezza del provvedimento impugnato, in quanto la Prefettura avrebbe espresso il giudizio di inaffidabilità morale esclusivamente sulla scorta della predetta condanna, senza tenere conto di altri elementi favorevoli, quali la lieve entità del fatto commesso, la non particolare afflittività della pena irrogata, la concessione dei benefici di legge, il positivo percorso di reinserimento sociale, la distanza di oltre un quinquennio intercorsa tra la commissione del reato e la presentazione dell’istanza e la sua condizione familiare e lavorativa.

1.1. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; nel merito hanno altresì dedotto l’infondatezza del ricorso, dal momento che l’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attribuisce al prefetto un potere vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, che non lascia spazio a valutazioni di sorta.

1.2. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione in base agli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. L’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato >, al comma 1, primo periodo, dispone che >.

Al secondo comma detto articolo prevede che >.

Con sentenza di accoglimento c.d. > del 9 febbraio 2018, n. 22, la Corte...

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