ORDINANZA COLLEGIALE Nº 202000092 di TAR Puglia - Lecce, 18-12-2019

Presiding JudgeD'ARPE ENRICO
Date18 Dicembre 2019
Court Rule Number202000092
Published date30 Gennaio 2020
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
Pubblicato il 30/01/2020N. 00174/2019 REG.RIC.

N. 00092/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00174/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2019, proposto da


Naxos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Grippa, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;


contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;

per l'annullamento:

- del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ricevuto a mezzo posta in data 28 gennaio 2019, con cui è stata rigettata l’istanza della società Naxos S.r.l. di rinnovo dell’autorizzazione n. 500210/TA e soppresso il patentino per la vendita di generi di monopolio;

- degli ulteriori atti presupposti, collegati e conseguenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l’Avvocato N. Grippa e l’Avvocato dello Stato G. Marzo;


FATTO E DIRITTO

1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 6 febbraio 2019 e depositato in data 8 febbraio 2019, la Società ricorrente - già titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell’esercizio bar in Palagiano, alla via Appia, n. 33 - impugna, domandandone l’annullamento:

1) il provvedimento prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ad essa notificato (con nota raccomandata prot. n. 9642 del 24 gennaio 2019) il 28 gennaio 2019, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in riscontro all’istanza pervenuta in data 16 ottobre 2018 prot. n. 76403 per il rinnovo biennale del citato patentino:

<< - Considerato che con D.M. n. 38/13, art. 9) comma 1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che gli interessati al rinnovo del patentino devono presentare, insieme all’istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all’art. 8) comma 3) dello stesso Decreto;

- Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato:

il rinnovo non è altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest’ultimo alla data in cui il rinnovo è richiesto; tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del D.M. n. 38/2013, laddove, evidentemente allo scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l’articolo 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti “i dati e le informazioni di cui all’art. 8, comma 3”;

- Visto l’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa e da ultimo il T.A.R. Lecce, con sentenza n. 2466/15, secondo cui il rinnovo del patentino costituisce un nuovo momento di valutazione di tutti i requisiti di legittimità ed opportunità del punto vendita;

- Valutato ai fini dell’adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all’art. 8) comma 3) del succitato Decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva;

- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l’interessata dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;

- Vista la verifica della veridicità di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 86258 del 15/11/2018, inviata a mezzo p.e.c. al concessionario Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto;

- Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuto, stesso mezzo, con protocollo n. 87280 del 20/11/2018, è emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte;

- Vista la nostra nota protocollo n. 98564 del 20/12/2018 con la quale si comunicava all’interessata di essere incorsa in quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera;

- Vista la nota p.e.c. protocollo n. 100071 pervenuta, da parte dell’interessata, in data 31/12/2018 con la quale comunicava tra l’altro “di aver sbagliato nel comunicare nella dichiarazione sostitutiva prodotta il 28/11/2018 di non avere pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario in quanto cartelle per Canone Rai quindi non erariali … Pertanto in data odierna ha debitamente quietanzato suddette cartelle ….”;

- Preso atto che le suddette osservazioni non apportano nuovi elementi tali da consentire una diversa valutazione della situazione verificato che la cartella esattoriale al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio era ancora pendente;

- Considerato che, così come previsto dal D.M. 38/13 comma 3) art. 7), ai fini dell’adozione del provvedimento gli Uffici competenti devono valutare - lettera g) - l’assenza di eventuali pendenze e/o di morosità verso l’erario o verso l’agente di riscossione definitivamente accertate indicate, così come previsto alla lettera f) comma 3) art. 8) del succitato decreto ministeriale, nell’atto notorio presentato a corredo dell’istanza;

- Considerato quanto emerso dal controllo della veridicità presso l’agente della...

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