ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201905391 di Consiglio di Stato, 09-05-2019

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date09 Maggio 2019
Published date30 Luglio 2019
Court Rule Number201905391
Pubblicato il 30/07/2019N. 01138/2008 REG.RIC.

N. 05391/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01138/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA

CON CONTESTUALE SENTENZA PARZIALE


sull’appello n. 1138 del 2008, proposto dal signor Fabio Pascariello, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Valenti e Gianluigi Bidetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Laura Polimeno in Roma, via Giulio Venticinque, n. 6;


contro

Il Ministero delle infrastrutture (succeduto al Ministero dei lavori pubblici) e la s.p.a. Anas (succeduta all’Ente Nazionale per Le Strade – Anas), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della s.p.a. Cocemer, della s.r.l. Ati - Leadri, l s.r.l. Ati - Pal Strade, della s.r.l. Ssp Costruzioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 3373/2007, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Gianluigi Bidetti e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini;



1 Con il decreto n. 871 dell’8 aprile 1992, il Ministro dei Lavori Pubblici – Presidente dell’ANAS ha approvato il progetto dei lavori di costruzione della ‘Tangenziale ovest’ della città di Lecce ed ha fissato i termini per la realizzazione dei lavori e l’emanazione dei decreti di esproprio.

Con il decreto del 28 maggio 1992, il Prefetto ha poi disposto l’occupazione – a favore dell’ANAS – delle aree oggetto dei lavori, e tra queste di un fondo di proprietà dell’appellante (particelle 12 e 13 del foglio 235), per una superficie di 6.100 mq, divenuti poi 11.613.

2. Col ricorso di primo grado n. 1757 del 2004 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), l’interessato ha rilevato che:

- il decreto ministeriale di data 8 aprile 1992, che ha approvato il progetto, è stato annullato da questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2719 del 2000;

- è stata realizzata l’opera pubblica sul suo terreno, irreversibilmente trasformato in assenza di un decreto d’esproprio.

Egli ha chiesto il risarcimento del danno ‘in conseguenza della illecita e illegittima apprensione del bene’, essendo ‘certamente impossibile la restituzione’.

3. Con la sentenza n. 3373 del 2007, il TAR:

- ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa;

- ha ravvisato nella specie una ‘occupazione acquisitiva’, che integrerebbe ‘un fatto illecito ascrivibile a responsabilità della p.a. che si perfeziona a partire dal momento in cui il possesso del suolo di proprietà del ricorrente deve essere considerato sine titulo’;

- ha accolto l’eccezione di prescrizione del ‘diritto del ricorrente al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva’, rilevando che l’occupazione d’urgenza sarebbe divenuta illegittima il 21 ottobre 1997, sicché il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c. (applicabile ai sensi dell’art. 2043 c.c.) sarebbe decorso alla data di notifica del ricorso di primo grado, avvenuta il 5 agosto 2004.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli ha rilevato che non si sarebbe prescritto il suo diritto al risarcimento del danno, poiché:

- l’occupazione è divenuta sine titulo non dal 21 ottobre 1997 (come ritenuto dal TAR), ma dopo la scadenza dei termini, prorogati con i decreti prefettizi n. 817 del 17 luglio 1997 e n. 63 del 17 febbraio 1999, dapprima sino al 2 marzo 1999 e poi sino al 2002;

- in data 8 marzo 1999 l’ANAS ha richiamato gli atti sulla approvazione dell’indennità spettante, con una nota che ha interrotto la prescrizione;

- con la sentenza n. 2719 del 2000, questa Sezione ha annullato la delibera del consiglio comunale di Lecce n. 36 del 13 febbraio 1989 di approvazione della variante del progetto della tangenziale e il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 871 dell’8 aprile 1992.

Inoltre, l’appellante:

- ha dedotto (a p. 13) che avrebbe perduto il diritto di proprietà, con la ‘contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà del suolo in questione in capo alla p.a.’, e cioè con la sua ‘apprensione del bene’ (v. p. 21);

- ha chiesto che siano condannati il Ministero dei lavori pubblici, la s.p.a. ANAS e la s.p.a Co.Ce.Mer. (realizzatrice dei lavori) al risarcimento del danno, pari al ‘valore del bene’, oltre alla diminuzione del valore venale per la restante parte del fondo.

Circa il quantum, l’appellante ha chiesto che il valore del terreno sia calcolato con una consulenza tecnica d’ufficio.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio in data 26 febbraio 2008, chiedendo la reiezione dell’appello.

6. Con una memoria depositata in data 8 aprile 2019, l’appellante ha chiesto che siano disposte le misure di tutela previste dal testo unico sugli espropri, deducendo che si è in presenza di un illecito permanente, tenuto anche conto della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Con una memoria depositata in data 16 aprile 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile per genericità e, in subordine, ha chiesto che sia dichiarato il difetto della propria legittimazione passiva e che l’appello sia comunque respinto.

7. Va preliminarmente respinta l’eccezione con cui il Ministero ha dedotto – invero apoditticamente - che l’appello sarebbe inammissibile per genericità.

Infatti, l’appellante ha in dettaglio ricostruito i fatti accaduti ed ha indicato le circostanze che hanno condotto all’occupazione sine titulo del terreno, nonché i suoi estremi identificativi e gli atti la cui emanazione a suo avviso evidenzia l’erroneità della sentenza impugnata.

8. Va inoltre respinta l’eccezione secondo cui non vi sarebbe la legittimazione passiva del Ministero appellato.

L’atto d’appello (così come il ricorso di primo grado) è stato notificato al Ministero delle infrastrutture - succeduto al Ministero dei lavori pubblici – ed alla s.p.a. ANAS, che gestisce la ‘Tangenziale ovest’ di Lecce.

Rileva il fatto che a suo tempo dapprima il Ministero dei lavori pubblici ha dichiarato la pubblica...

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