ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201900356 di TAR Marche, 22-05-2019

Presiding JudgeMORRI GIANLUCA
Court Rule Number201900356
Published date27 Maggio 2019
Date22 Maggio 2019
CourtTribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Italia)
Pubblicato il 27/05/2019N. 00191/2019 REG.RIC.

N. 00356/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2019, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Fermo ordinava la revoca della patente di guida -OMISSIS- nonché di ogni altro eventuale documento di guida dell'odierno ricorrente sulla base della irrogazione al Sig. -OMISSIS- della misura di sicurezza della sorveglianza speciale per anni cinque.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Fermo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con decreto collegiale n. -OMISSIS-, depositato in cancelleria il -OMISSIS-, il Tribunale di Ancona – Ufficio Misure di Prevenzione ha applicato nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In conseguenza di ciò il Vice Prefetto Aggiunto di Fermo, nella sua qualità di dirigente dell’Area III della stessa Prefettura, a ciò appositamente delegato dal Prefetto, con il provvedimento odiernamente impugnato disponeva nei confronti del sig. -OMISSIS- la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui:

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto...

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