ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201801166 di TAR Veneto, 25-10-2018

Presiding JudgePASI ALBERTO
Date25 Ottobre 2018
Published date12 Dicembre 2018
Court Rule Number201801166
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Italia)
Pubblicato il 12/12/2018N. 00164/2017 REG.RIC.

N. 01166/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00164/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2017, proposto da


Vania Carlan, Gianpaola Carlan e Bertilla Donatello, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Ghirigatto e Anna Povolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo 135;


contro

Comune di Altavilla Vicentina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Zuccolo in Mestre - Venezia, via Giosuè Carducci n.45;

nei confronti

Gianluca Zordan, Mario Ercego non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 581 del 17.1.2017 di conferma del precedente ordine di non effettuare l'intervento del 6.12.2016; e dell'ordine di non effettuale l'intervento del 6.12.2016 notificato il 9.12.2016 n. prot. 17301 di cui alla denuncia di inizio attività del DIA180-PC; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altavilla Vicentina;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Le ricorrenti espongono di essere titolari di diritti reali su un immobile residenziale sito nel Comune di Altavilla Vicentina e di aver presentato in data 1 dicembre 2016 una denuncia di inizio attività avente ad oggetto la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio usufruendo dei benefici previsti dalla legge regionale sul c.d. “piano casa” 8 luglio 2009, n. 14.

L’intenzione delle ricorrenti era nel senso di ampliare l’abitazione usufruendo del bonus edificatorio del 20 per cento e contestualmente ristrutturare, previa demolizione e ricostruzione, un manufatto condonato, consistente in una baracca metallica a ridosso del confine, al fine di dotare l’immobile di una più ampia autorimessa idonea a consentire all’usufruttaria, anziana affetta da invalidità civile che necessita di maggiori spazi per la deambulazione con ausili sanitari, l’accesso diretto dall’auto all’abitazione in ambienti protetti dalle intemperie.

L’intervento prevede, specificandolo nella relazione tecnica, di derogare alla distanza di cinque metri dai confini prevista dall’art. 10, comma 3, lett. b), delle norme tecniche operative allegate al vigente Piano degli interventi.

2. Per chiarezza espositiva va fin da ora premesso che la legge regionale sul piano casa n. 14 del 2009, ha previsto un’articolata serie di incentivi e di premi volumetrici anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e sostenere il settore edilizio colpito da una grave crisi economica.

L’efficacia temporalmente limitata di tali norme è stata ripetutamente prorogata fino al 31 dicembre 2018 (l’ultima proroga è stata disposta dall'art. 65 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30).

L’art. 9, comma 8, della legge regionale n. 14 del 2009, prevede che nell’applicazione della legge “sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”.

Il Tar Veneto inizialmente ha interpretato questa norma come comportante il...

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