ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201800117 di TAR Piemonte, 20-12-2017

Presiding JudgeGIORDANO DOMENICO
Date20 Dicembre 2017
Published date25 Gennaio 2018
Court Rule Number201800117
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
Pubblicato il 25/01/2018N. 00138/2014 REG.RIC.

N. 00117/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2014, proposto da:


NUOVA FARMEC S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Coccia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Gaza in Torino, via V. Monti, 20;


contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maria Cisa Asinari Di Gresy, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 23;

nei confronti di

I.M.S. S.r.l., non costituita in giudizio;

sul ricorso in opposizione ex art. 15 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposto dal Politecnico di Torino, nella qualità di organismo verificatore nella causa in oggetto (già definita con sentenza della Seconda Sezione di questo TAR n. 1237 del 2015), per la riforma del decreto collegiale del TAR Piemonte, Seconda Sezione, n. 965 del 2016 di liquidazione del compenso all’organismo verificatore in misura pari a complessivi € 2.418,29.


Visto il ricorso in opposizione ex art. 15 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposto dal Politecnico di Torino, nella propria qualità di organismo verificatore, per la riforma del decreto collegiale della Seconda Sezione di questo TAR n. 965 del 2016, di liquidazione del compenso per l’opera prestata nel presente giudizio;

Visti gli allegati al ricorso e tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;


Rilevato che:

- con ordinanza collegiale n. 343 del 2014 la Seconda Sezione di questo Tribunale disponeva verificazione tecnica nel giudizio R.G. n. 138/2014 proposto dalla Nuova Farmec s.r.l. per l’annullamento del provvedimento di esclusione della società medesima dalla gara indetta dalla ASL TO1 “per la fornitura in service, per 24 mesi, di un sistema di lavaggio e disinfezione per nasofaringolariscopi rigidi e flessibili di tipo diagnostico (…) importo presunto € 14.519,00”, individuando come organismo verificatore il Politecnico di Torino; la verificazione era finalizzata ad “accertare la effettiva compatibilità del prodotto offerto dalla ricorrente con i “naso faringoscopi (video e fibro) e broncoscopi Olympus posseduti dall’Amministrazione (come prescritto dall’allegato d) della lettera di invito”;

- la verificazione era espletata dal verificatore prof. Alberto Audenino, designato dallo stesso Politecnico in qualità di docente esperto della materia;

- il 21 maggio 2016 l’organismo verificatore inviava al TAR la relazione di verificazione, unitamente alla notula concernente le competenze relative all’incarico svolto, pari a complessivi € 8.000,00 IVA esclusa;

- il giudizio era definito con sentenza della Seconda Sezione di questo TAR n. 1237 del 2015, che accoglieva il ricorso e poneva le spese di verificazione a carico dell’Amministrazione resistente, precisando che le stesse sarebbero state liquidate con separato provvedimento;

- con ordinanza n. 315 del 2016 il TAR chiedeva chiarimenti al verificatore sui criteri di computo utilizzati per quantificare il compenso richiesto;

- il verificatore riscontrava la richiesta con nota dell’11 aprile 2016, indicando e dettagliando il numero di ore impiegate nelle attività di verificazione (67) e il costo orario minimo (€ 120/h) previsto dal regolamento interno del Politecnico per le attività svolte da professori ordinari nell’interesse di terzi (“Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi”), da cui un importo totale di € 8.040,00 arrotondato in difetto a 8.000,00 da maggiorare di IVA al 22%, e quindi per un importo complessivo richiesto di € 9.760.00;

- con decreto collegiale n. 965/2016 del 30 giugno 2016, la Seconda Sezione liquidava a favore del Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, per le prestazioni rese in qualità di verificatore dal prof. Audenino, il minore importo di € 2.418,29 oltre IVA di legge;

- nell’articolata motivazione del provvedimento, il Tribunale:

a) affermava la persistente vigenza nell’ordinamento, pur dopo la modifica delle tariffe professionali ad opera del d.l. 1/2012 convertito in l. n. 27/2012, dei criteri di computo di cui al combinato disposto dell’art. 4 della L. n. 319/1980 e del d.p.r. 115/2000 (per altro recentemente modificato, sempre successivamente all’intervento che ha interessato le tariffe professionali dei liberi professionisti, dall’art. 1 co. 606 lett. b) della l. 147/2013) e del d.m. 30 maggio 2002, come peraltro riconosciuto di recente anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 195/2015;

b) includeva la prestazione resa dal verificatore nella voce di cui all’art. 12 del d.m. 30.05.2002 (“verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme…”), per la quale è previsto un onorario variabile da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42;

c) applicava...

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