ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201701027 di TAR Lazio - Roma, 25-10-2016

Presiding JudgePANZIRONI GERMANA
Date25 Ottobre 2016
Published date20 Gennaio 2017
Court Rule Number201701027
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 20/01/2017N. 06695/2015 REG.RIC.

N. 01027/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06695/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6695 del 2015, proposto da:


Comune di Liveri, Comune di Baia e Latina, Comune di Dragoni, Comune di Teora, Comune di Buonalbergo e Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – A.S.M.E.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli, Stefano Battini, Benedetto Cimino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Fulcieri Paulucci De Calboli,9;


contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Benevento, Prefettura di Caserta, Prefettura di Napoli, Prefettura di Avellino, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Comune di Domicella, Comune di Camigliano, Comune di Aquilonia, Comune di Foiano di Valforte, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni;

nonché per l’accertamento negativo

dell’obbligo dei comuni di stipulare una convenzione per l'esercizio in forma associata o tramite unione delle proprie funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della l. 30 luglio 2010, n. 122.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Benevento, dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta, dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e dell’U.T.G. - Prefettura di Avellino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Gli enti ricorrenti, unitamente all’A.S.M.E.L., sono Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rispetto ai quali trova applicazione la disciplina, posta dall’art. 14, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, come successivamente modificato, che, ai commi da 26 a 31 ha dettato le disposizioni “dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”, imponendo ai Comuni di dimensioni minori l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, come dalla legge individuate.

In Campania tali disposizioni hanno trovato attuazione con la l. r. 7 agosto 2014, n. 16 che, all’art. 1, commi 110 e 11, ha previsto che la "dimensione territoriale ottimale e omogenea per l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata" coincida con i c.d. sistemi territoriali di sviluppo previsti, a fini urbanistici e di coesione territoriale, dalla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, rinviando, per la restante disciplina, alle previsioni del d.l. n. 78 del 2010.

All’indomani della scadenza del termine di adempimento fissato dalla normativa statale alla data del 31 dicembre 2014, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare 12 gennaio 2015 recante "Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenziono da parte dei comuni”, con la quale ha dettato una prima disciplina attuativa degli obblighi di legge, imponendo alle Prefetture di procedere alla ricognizione dello stato di attuazione della normativa e di diffidare i comuni inadempimenti, secondo specifiche tempistiche e modalità.

Il termine di scadenza, con l. 27 febbraio 2015, n. 11, è stato, differito al 31 dicembre 2015, per poi essere nuovamente differito, con d. l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in l. 25 febbraio 2016, n. 21, al 31 dicembre 2016.

2. Con il presente ricorso i comuni e l’associazione ricorrenti agiscono, dunque, innanzi a questo giudice per l’annullamento della circolare ministeriale 12 gennaio 2015, deducendo che il gravato provvedimento sarebbe affetto da illegittimità derivata a causa dell’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa sulla cui base è stata adottata e per il conseguente accertamento negativo dell’obbligo di stipulare le convenzioni per l’esercizio in forma associata delle proprie funzioni fondamentali.

Gli enti ricorrenti ritengono sussistere il loro interesse a ricorrere nonostante l’intervenuta proroga del termine di scadenza, poiché la suddetta proroga non investe l'attualità dell'obbligo loro imposto, ma solo l'esercizio dei poteri governativi sostitutivi e di diffida.

3. L’amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio eccependo, principalmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei comuni ricorrenti stante la mancanza di una lesione concreta e attuale.

4. All’esito della pubblica udienza del 16 febbraio 2016 il collegio ha chiesto documentati chiarimenti sulla fattispecie controversa alla resistente amministrazione che ha successivamente provveduto con il deposito documentale del 23 giugno 2016.

5. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016 la causa è passata in decisione.

6. In via preliminare, giova precisare, in punto di rito, che la fattispecie in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.a., ipotesi concernente la “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.

Il petitum della presente controversia concerne, infatti, la domanda di accertamento dell’obbligo per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di procedere alla costituzione di Unioni di Comuni o di convenzioni per l’esercizio associato delle loro funzioni fondamentali, e con essa, la domanda caducatoria della circolare 12 gennaio 2015: l’oggetto di ambedue le domande verte, dunque, sull’utilizzo obbligatorio dei “moduli convenzionali” da parte degli enti locali ricorrenti, come tale, rientrante nella previsione dell’art. 133, co. 1, lett. a, n. 2, c.p.a.

2. Sussiste, altresì, l’interesse e la legittimazione a ricorrere sia dei Comuni ricorrenti, in quanto Comuni direttamente incisi dal gravato provvedimento, come sarà meglio precisato di seguito, sia dell’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti...

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