ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201500590 di TAR Piemonte, 25-03-2015

Presiding JudgeSALAMONE VINCENZO
Date25 Marzo 2015
Court Rule Number201500590
Published date16 Aprile 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
N. 01279/2014 REG.RIC.

N. 00590/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01279/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


PROVINCIA DI ASTI, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Caniggia, Franca Rizzo, con domicilio eletto presso Marco Faggiano in Torino, Via Drovetti, 37;


contro

REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 153;

nei confronti di

PROVINCIA DI ALESSANDRIA;

per l'annullamento

- della D.G.R. n. 2-157 del 28.07.2014, pubblicata sul BUR del 14.08.2014. recante la individuazione e riparto per il 2014 delle risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali, nella parte in cui viene determinata in soli Euro 741.486,32 la somma da destinare alla Provincia di Asti per l’esercizio delle funzioni conferite; della Determina del Servizio rapporti con le Autonomie locali n. 165 del 29.07.2014;

- di tutti gli atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione;

nonché per il rinvio

alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della LL.RR. del Piemonte n. 1/2014 di approvazione della Legge Finanziaria e n. 2/2014 di approvazione e del Bilancio previsionale anno 2014, per contrasto con gli artt. n. 97, n. 117, n. 118 e n. 119 Cost.;

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 3.3.2015, per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari idonee,

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-665 del 27/11/2014, avente ad oggetto "Variazione delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio di previsione 2014", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 18/12/2014;

- della Determinazione dirigenziale n. 7 del 12/12/2014 avente ad oggetto "Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. impegno di spesa di Euro 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione dell'anno 2014", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 22/01/2015;

- di tutti gli atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione;

nonché per il rinvio

alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della Legge Regioanle del Piemonte n. 19 del 01/12/2014 "di assestamento al Bilancio di previsione per l'anno 2014 e disposizioni finanziarie" per contrasto con gli artt. n. 3, n. 97, n. 117, n. 118 e n. 119 della Costituzione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO


1. La Provincia di Asti ha domandato a questo TAR l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 2-157, del 28 luglio 2014, recante la ripartizione per il 2014 delle risorse finanziarie – già indicate nella legge regionale n. 1 del 2014, recante l’approvazione della legge finanziaria regionale per l’anno 2014, e nella legge regionale n. 2 del 2014, recante l’approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2014 – da destinare all’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali. Oggetto di impugnazione, peraltro, è anche la determinazione dirigenziale n. 165, del 29 luglio 2014, con la quale le suddette somme sono state impegnate e ne è stata autorizzata la liquidazione.

Lamenta la Provincia ricorrente – in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative – che le somme così stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli euro 741.486,32 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale.

Vengono quindi...

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