ORDINANZA 25 giugno 2010 - Calendario scolastico nazionale per l''anno 2010/2011. (Ordinanza n. 53). (10A11114)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami»;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, e' propria del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la competenza relativa:

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'art. 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festivita' a rilevanza nazionale;

Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita'»;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 2009, n. 74 («Calendario scolastico nazionale per l'anno 2009/2010»), in particolare l'art. 4, concernente l'effettuazione di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte;

Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali «L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo»;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 («Educazione in eta' adulta - Istruzione e formazione»), per il quale «Le prove d'esame, per coloro per i quali e'...

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