n. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2013 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 maggio 2013, ha pronunciato la seguente ordinanza. Visto l'art. l L. 689/1981;

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;

Visto l'art. 15 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici;

Visto l'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto l'art. 23 e ss della L. 87/1953;

Solleva eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 L. 689/1981, in quanto contrastante con gli art. 3 e 117 Costituzione, in relazione all'art. 7 Cedu, all'art. 15 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e all'art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea Motivi L'art. 1 della L. 689/1981, intitolato "principio di legalita'", prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Non viene ripetuto percio' il principio dell'applicazione retroattiva della lex mitior, ossia l'applicazione della legge successiva piu' favorevole all'autore della violazione (art. 2 co. II c.p.). Tale lacuna deve ritenersi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e col principio di ragionevolezza e uguaglianza. Malgrado la Corte Costituzionale si sia gia' pronunciata in senso negativo sul punto (cfr. C. Cost. 501/2002, C. Cost. 245/2003), si ritiene che l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, anche della stessa Consulta, imponga di riconsiderare la questione. Infatti la Corte (cfr. C. Cost. 393/2006), occupandosi della legittimita' costituzionale della L. 251/2005, ha recentemente chiarito che la retroattivita' della legge piu' favorevole, pur non essendo prevista espressamente dalla Costituzione (a differenza dell'irretroattivita' della legge sfavorevole), nemmeno in ambito penale, deve comunque considerarsi espressione di un principio generale dell'ordinamento, legato ai principi di materialita' e offensivita' della violazione, dovendosi adeguare la sanzione alle eventuali modificazioni della percezione della gravita' degli illeciti da parte dell'ordinamento giuridico. Sebbene il principio dell'applicazione retroattiva della lex mitior non sia assoluto, ha spiegato in quell'occasione la Corte, a differenza di quello di cui all'art. 2 co. I c.p. (e art. 25 co. II Cost.) tuttavia la sua deroga deve essere giustificata da gravi motivi di interesse generale (C. Cost. 393/2006, C. Cost. 236/2011), dovendo in tal senso superare un vaglio positivo di ragionevolezza e non un mero vaglio...

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