n. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2013 -

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2407 del 2012, proposto da: B Plus Giocolegale Ltd, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone, Andrea Scuderi, Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni n. 288;

Contro Amministrazione Autonoma Monopoli Di Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II n. 10078/2011, resa tra le parti, concernente affidamento in concessione della realizzazione e conduzione rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento - Ris. danni. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Carmelo Barreca, Benedetto Giovanni Carbone, Andrea Scuderi e Amedeo Elefante (avv. St.);

  1. La societa' B Plus Giocolegale ltd (di seguito denominata "B Plus"), ha impugnato la sentenza 22 dicembre 2011 n. 10078, con la quale il TAR per il Lazio, sez. M ha accolto in parte il suo ricorso instaurativo del giudizio, ha rigettato per il resto il medesimo ricorso, ed ha inoltre in parte rigettato, in parte dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Tali ricorsi erano stati proposti: il primo, per ottenere, tra l'altro, l'annullamento del decreto interdirigenziale del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) 28 giugno 2011, recante la determinazione dei requisiti delle societa' concessionarie del gioco pubblico non a distanza e degli amministratori delle stesse;

inoltre, viene richiesto un risarcimento del danno, quantificato in Euro 500 milioni, riferito al mantenimento della concessione;

il secondo, per ottenere, tra l'altro, l'annullamento del bando di gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. La societa' ora appellante: premette di essere concessionaria dell'AAMS per "l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' connesse", in virtu' di procedura ad evidenza pubblica avviata sulla base dell'art. 14 bis, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972;

precisa di avere aderito alla facolta' di cui al d.l. n. 39/2009, riconosciuta agli operatori AAMS, consistente nell'attivazione della sperimentazione ed avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, a fronte della possibilita' di ottenere, nell'ambito delle procedure di rinnovo delle concessioni, il diritto alla prosecuzione delle concessioni senza soluzione di continuita';

espone che la l. n. 220/2010 ha introdotto disposizioni relative ai rapporti concessori in essere e da costituire, prevedendo l'aggiornamento dello schema tipo di concessione accessiva alla concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici, stabilendo i requisiti minimi per la partecipazione alla selezione e gli obblighi da inserire nelle convenzioni e prevedendo la sottoscrizione di un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione entro 180 giorni della entrata in vigore della legge al fine di adeguarne i contenuti alle nuove prescrizioni. A seguito di tale legge, sono stati adottati gli atti conseguenti, in primis il decreto interdirigenziale 28 giugno 2011, impugnato con il ricorso introduttivo;

deduce tra l'altro, con il ricorso introduttivo, che la legge n. 220/2010 - nella parte in cui impone, nell'ambito di consolidati rapporti concessori, ulteriori obblighi privi di ragionevolezza - contrasterebbe con le disposizioni del Trattato Ce che prescrivono il massimo accesso al mercato e l'abbattimento degli ostacoli al libero sviluppo delle prestazioni di beni e servizi. Le norme contestate (art. 1, commi 77, 78 e 79) andrebbero quindi disapplicate in quanto introducono un irragionevole restringimento della soglia di accesso allo svolgimento delle attivita' concessorie e della concorrenza senza che tali limitazioni trovino corrispondenza in rilevanti interessi dell'Amministrazione;

con il ricorso per motivi aggiunti, impugna il bando di gara per l'affidamento in concessione della realizzazione della conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, ivi compresi il capitolato d'oneri, il capitolate tecnico e lo schema di convenzione, nonche' l'atto di approvazione dello schema di atto di convenzione. Nel richiamare il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente (attuale appellante) precisa come l'AAMS abbia indetto una nuova gara per l'affidamento in concessione dei servizi inerenti la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, alla quale gara essa stessa deve partecipare al fine di ottenere la prosecuzione della concessione, cui ha invece diritto in forza delle disposizioni normative che ne assicurano la continuita'. Tanto precisato in ordine alla definizione del thema decidendum in I grado, la relativa sentenza, ora oggetto di impugnazione, afferma, in particolare: "le norme denunciate di contrasto con i principi comunitari di liberta' di stabilimento, di libera concorrenza, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione di capitali, ineriscono ad un particolare settore, ovvero quello dei giochi pubblici, rispetto al quale sussiste il monopolio statale, che e' oggetto, secondo la legislazione vigente, di concessioni del servizio pubblico del gioco";

tali concessioni, "che costituiscono una species delle concessioni di servizi ed hanno ad oggetto una materia riservata allo Stato, possono dunque essere disciplinate in modo tale da perseguire prevalenti interessi pubblici e generali, di tutela dell'ordine pubblico, dei consumatori e della buona fede pur dovendo farsi ricadere nel raggio d'applicazione del Trattato UE e, in particolare, delle disposizioni che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita', di quelle relative alla libera circolazione delle merci, alla liberta' di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi", nonche' dei principi di non discriminazione, trasparenza, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita';

"il settore dei giochi pubblici, in ragione degli interessi coinvolti (obiettivi di ordine pubblico, di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode), ma anche in considerazione del suo significativo valore economico, richiede che le dinamiche competitive si sviluppino ad opera di soggetti caratterizzati da onorabilita' e solidita' economico-finanziaria, in modo da prevenire l'esercizio delle attivita' di gioco per fini criminali o fraudolenti e tener conto dell'impatto del settore sulle entrate dello Stato;

con la legge n. 220/2010, vengono introdotte "disposizioni di principio inerenti i requisiti che i concessionari debbono possedere - sia quelli da selezionare in sede di procedura aperta, sia quelli con concessioni gia' in essere - al fine di rafforzare sia la solidita' economico-finanziaria dei concessionari che i profili di onorabilita' ed affidabilita', tenuto conto del rilevante valore economico delle attivita' connesse con il gioco, che impone di apprestare un efficace sistema di tutela per prevenirne l'esercizio in maniera fraudolenta o per fini criminali, nella considerazione della diffusione del gioco irregolare e del pericolo di infiltrazione della criminalita' organizzata, nonche' a tutela dei consumatori";

ne consegue che "l'attivita' di raccolta di giochi, scommesse e concorsi pronostici, riservata ex lege allo Stato, in quanto integrante un servizio pubblico suscettibile di concessione a terzi, ben puo', conseguentemente, conoscere limitazioni all'esercizio di impresa e di autorganizzazione imprenditoriale, nei ricordati limiti della ragionevolezza e proporzionalita' e fermo restando il divieto di discriminazione, stante la preminenza degli interessi pubblici sottostanti";

nel caso di specie, non sono quindi configurabili le denunciate violazioni del Trattato CE. Cio' in quanto, "riconosciuta.... la corrispondenza tra le previsioni recate dalle contestate norme con rilevanti interessi pubblici sottesi alle concessioni di pubblici esercizi di gioco e scommessa, il denunciato restringimento della soglia di accesso allo svolgimento delle attivita' concessorie non si pone in contrasto con i richiamati principi comunitari in quanto lo stesso prescinde dalla nazionalita' dei soggetti selezionati o da selezionare, essendo i nuovi requisiti richiesti in ugual misura in capo a tutti i soggetti con i quali instaurare o proseguire un rapporto di tipo concessorio ed essendo i nuovi obblighi vincolanti per tutti i soggetti appartenenti agli Stati membri, cosicche' nessuna discriminazione viene perpetrata, ne' il restringimento della platea dei soggetti in possesso dei richiesti requisiti ed in grado di far fronte ai previsti obblighi regolanti il rapporto concessorio puo' ritenersi costituire una irragionevole limitazione della concorrenza, trovando tale innalzamento della soglia di idoneita' ad assumere la veste di concessionario ampia e legittima giustificazione nei ricordati motivi di interesse pubblico, ritenuti dalla giurisprudenza comunitaria ampiamente idonei a fissare elevati livelli di protezione attraverso restrizioni proporzionali ai fini perseguiti";

"quanto alla denunciata...

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