N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2011

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7523 del 2006, proposto dal Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, con sede in Bari, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Contro Impresa Lalli s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Grieco, con domicilio eletto presso Antonio Grieco in Roma, via Piemonte, 19; sul ricorso numero di registro generale 7524 del 2006, proposto dal Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, con sede in Bari, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

Contro Impresa Lalli s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Grieco, con domicilio eletto presso Antonio Grieco in Roma, via Piemonte, 19.

Per la riforma Quanto al ricorso n. 7523 del 2006:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari, Sezione III, n. 2332/2006, resa tra le parti, concernente pagamento di somme a titolo di sorte capitale per revisione prezzi.

Quanto al ricorso n. 7524 del 2006:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Bari, Sezione III, n. 2333/2006, resa tra le parti, concernente pagamento di somme.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons.

Claudio Contessa.

Nessuno e' presente per le parti.

Il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, ente pubblico con sede in Bari espone che, con sentenza in data 26 giugno 2003, n. 1407, il Tribunale civile di Bari lo aveva condannato al pagamento nei confronti dell'Impresa Lalli s.r.l. della somma di euro 467.835,24 dovute in relazione a un contratto di appalto.

Riferisce, ancora, che con sentenza in data 7 giugno 2005, n.

321, il Tribunale civile di Bari lo aveva condannato al pagamento nei confronti della medesima impresa dell'ulteriore somma di euro 428.903,41 dovute in relazione a un altro contratto di appalto.

A seguito del passaggio in giudicato di queste sentenze, la societa' creditrice ricorse al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per ottenere l'ottemperanza al giudicato, lamentando il mancato pagamento delle somme dovute, che era motivato da parte del Consorzio con la giuridica impossibilita' di provvedervi.

Nel corso dei giudizi, il Consorzio eccepiva l'improcedibilita' dei ricorsi in ragione della situazione strutturalmente deficitaria in cui versava (e versa tuttora), tale da determinare l'impossibilita' in fatto e in diritto a rispettare la condanna del giudice civile.

In particolare, il Consorzio osservava:

che l'art. 16, comma 4, della 1.r. Puglia 7 marzo 2001, n. 4 aveva disposto l'annullamento ex lege delle iscrizioni a ruolo operate dai consorzi di bonifica in relazione ai contributi obbligatori loro dovuti per alcune recenti annualita', cosi' determinando una grave difficolta' finanziaria per il Consorzio medesimo;

che, nonostante l'intervento della Regione Puglia (che aveva stanziato interventi straordinari per consentire al Consorzio di far fronte alle spese di funzionamento), la situazione finanziaria dell'ente non era sostanzialmente migliorata e non consentiva di far fronte agli oneri derivanti dalle sentenze di condanna;

che l'art. 1, comma 1, della 1.r. Puglia 10 ottobre 2003, n.

23 (recante 'disposizioni urgenti in materia di consorzi di bonifica e di personale forestale') aveva stabilito che 'a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica [...] non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio dal giudice, purche' vengano specificamente destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento di attivita' indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi', vale a dire alla copertura di spese essenziali dell'ente;

che, in particolare, il Consorzio di bonifica aveva adottato il 17 novembre 2005 e il 29 marzo 2006 due delibere commissariali, con cui era stata dichiarata l'impignorabilita' di importi pari (rispettivamente) a 10.054.334,64 e 3.273.101,14 euro, e che il Consorzio stesso non disponeva di altre entrate per far fronte alla spesa corrente (sul punto non vi e' contestazione fra le parti);

che, nel corso del 2006, la Giunta regionale della Puglia aveva presentato un disegno di legge regionale recante 'nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica', per consentire ai consorzi in questione di procedere al risanamento finanziario anche mediante appositi mutui con ammortamento per capitale e interessi a carico della Regione Puglia.

Nondimeno quel disegno di legge regionale non fu approvato e un successivo disegno di legge di analogo contenuto, presentato dalla Giunta regionale nel gennaio del 2010 (d.d.l. n. 03/2010), non e' stato a sua volta approvato.

Con le sentenze nn. 2332/2006 e 2333/2006 oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo per la Puglia (Bari) accoglieva i ricorsi per ottemperanza proposti dalla societa' creditrice e, per l'effetto:

dichiarava l'obbligo del Consorzio di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bari;

affermava che non ostacola l'azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo la circostanza che l'ente abbia individuato e determinato le somme impignorabili per avere le medesime (asseritamente) le destinazioni stabilite da apposita legge regionale. Infatti e' propria del giudizio di ottemperanza la possibilita' di domandare i provvedimenti necessari a concretizzare la statuizione principale, contemplante un obbligo fungibile di dare (provvedimenti che sono preclusi al giudice ordinario ed estranei al contenuto ed agli effetti del suo tipo di sentenza);

assegnava un breve termine per procedere all'adempimento, in mancanza del quale i richiamati obblighi sarebbero stati adempiuti in via sostitutiva da un Commissario ad acta che veniva contestualmente nominato.

La sentenza veniva appellata dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, che ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di doglianza ('Nullita' per violazione dell'art. 1, L.R. Puglia n. 23 del 10.10.2003 - Violazione dei principi generali in materia di giudizio di ottemperanza - Difetto di motivazione').

Secondo l'appellante Consorzio, la sentenza ha omesso di valutare adeguatamente, ai fini del decidere, la previsione di cui all'art. 1

1.r. Puglia 10 ottobre 2003, n. 23, che aveva sancito...

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