N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso il seguente ordinanza - manuale, sull'appello n.

1929/09 avverso la sentenza n. 499/17/11 proposto da Diamante Fruit;

controparte agenzia delle entrate ufficio Acireale.

Atti impugnati.

Ordinanza La Commissione, letti gli atti e sentite le parti costituite,

Osserva La Diamante Fruit s.r.l., con ricorso presentato il 3 giugno 2011, ha proposto istanza di sospensione della esecuzione della sentenza di questa commissione n. 499/17/09, depositata in segreteria il 12 novembre 2009, con la quale, accogliendo parzialmente l'appello di essa societa', era stato annullato in parte l'avviso di accertamento relativo al reddito dell'anno 2005, precisando di avere proposto, avverso detta decisione, ricorso per cassazione, allegato agli atti, depositato il 16 gennaio 2011, al pari di quanto aveva fatto l'Agenzia delle Entrate..

A sostegno dell'istanza la ricorrente ha esposto che, nelle more del ricorso, l'agente della riscossione ha notificato una cartella di pagamento, con la quale, in esecuzione della sentenza, e' stata richiesta la somma di Euro 2.411.538, 30, e che, quindi, attesa la applicabilita' al processo tributario dell'art. 373 c.p.c .in pendenza del giudizio di Cassazione, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 217 del 17 giugno 2010, e da tempo ritenuto da autorevole dottrina, nel rispetto del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, la richiesta di sospensione andrebbe accolta, sussistendo nel caso di specie, a prescindere dal fumus borri iuris (desumibile comunque dai motivi del ricorso) l'unico requisito del periculum in mora (tenuto conto dall'ammontare delle somme iscritte a ruolo, superiore alle disponibilita' finanziarie della societa').

L'istanza ripropone il controverso tema dell'applicabilita' al processo tributario dell'articolo 373 c.p.c., secondo il quale il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, ma il giudice a quo puo', su istanza di parte, disporre che la esecuzione sia sospesa qualora dalla esecuzione stessa possa derivare grave ed irreparabile danno. Sull'argomento questa sezione ha gia' avuto modo di pronunciarsi, il 14 aprile 2011, dopo la pubblicazione della ricordata sentenza n. 217 del 2010, giungendo alla conclusione, (dalla quale, anche alla luce delle indicazioni dell'odierna ricorrente, non ritiene di avere motivo di discostarsi), secondo cui la esclusione della applicabilita', al processo tributario...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT