n. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2012 -

IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio all'esito della riserva espressa nell'udienza camerale del 5 ottobre 2012 elette le note autorizzate, ha pronunziato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 34698 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2011 avente ad oggetto: contenzioso elettorale e vertente tra C. R., rappresentato e difeso, giuste procure a margine del ricorso e della memoria difensiva, dagli avvocati Alfonso Capotorto, Ciro Sito ed Alfonso Vuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Alfonso Capotorto e Ciro Sito ubicato in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2, ricorrente,e Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Grande, giusta procura generale ad lites nonche' provvedimento autorizzativo e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81, controricorrente, e S. C., rappresentato e difeso, in virtu' di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Manfredi con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Salvatore Della Corte sito in Napoli alla via Vittorio Veneto n. 288/A, controricorrente, nonche' il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa Valeria Gonzales y Reyero, interventore ex lege F a t t o Con ricorso, proposto ex art. 22 d.lgs. n. 150/2011 e depositato il 5 dicembre 2011, C. R. rappresentava che: nella qualita' di Consigliere Regionale della Campania nell'attuale legislatura, ha subito un procedimento di contestazione definitiva di incompatibilita' alla carica ricoperta, formalizzato con Delibera adottata nella seduta del Consiglio Regionale del 1° agosto 2011 e notificatagli il successivo 3 agosto 2011;

il relativo procedimento non veniva concluso in alcun modo sicche' il Tribunale di Napoli dichiarava l'inammissibilita' del ricorso r.g. n. 29988/11 proposto per la declaratoria di illegittimita' del predetto procedimento della Regione;

frattanto veniva pubblicato sul BURC n. 67 del 25 ottobre 2011, l'art. 9, comma 5 della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, cosi' come modificato dalla legge regionale n. 16/2011;

in virtu' di tale modifica normativa, veniva notificata al C. in data 9 novembre 2011, la delibera del Consiglio Regionale della Campania del 27 ottobre 2011 recante la presa d'atto della sospensione dalla carica di consigliere regionale per tutta la durata della consiliatura, ai sensi dell'art. 9 legge regionale n. 1/2007, come modificata dalla legge regionale n. 16/2011. Pertanto il ricorrente proponeva ricorso avverso e per l'annullamento o la disapplicazione della delibera in questione nonche' per la declaratoria del suo diritto a rivestire la carica di consigliere regionale stante l'incostituzionalita' della normativa di sospensione applicata. Nelle conclusioni dell'atto introduttivo chiedeva, in via preliminare, sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della legge regionale della Campania, reintegrando, in via cautelare, il ricorrente nelle funzioni nelle more della decisione della Corte costituzionale ed, all'esito della declaratoria di illegittimita', reintegrarsi, in via definitiva, il predetto nella carica di consigliere regionale della Campania. Si costituivano la Regione Campania e S. C. che eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilita' del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. All'udienza del 13 aprile 2012, su richiesta concorde delle parti, il procedimento era sospeso, ex art. 297 c.p.c., per la durata di tre mesi e rinviato all'udienza del 5 ottobre 2012. Con memoria depositata il 3 ottobre 2012 si costituiva, per il C., in aggiunta ai precedenti, un altro difensore che chiedeva a questo Tribunale di: dichiarare l'illegittimita' della delibera consiliare impugnata in quanto nulla/inesistente per inesistenza della legge regionale di cui costituiva applicazione e per l'effetto reintegrare - se del caso anche mediante pronuncia cautelare nelle more della pubblicazione della decisione - il C. nel pieno esercizio delle sue funzioni di consigliere regionale della Campania;

in via subordinata sollevare la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale della Campania n. 16 dell'11 ottobre 2011 sotto tutti i profili illustrati negli atti di causa, reintegrando, in via cautelare il ricorrente, nelle funzioni nelle more della decisione del Giudice delle Leggi ed, all'esito di tale pronuncia, reintegrare definitivamente il C. nella carica di consigliere regionale della Campania. All'udienza camerale del 5 ottobre 2012 la difesa del C. ha insistito nella richiesta di reintegra nell'esercizio delle sue funzioni attesa la nullita' e/o inesistenza della delibera del Consiglio Regionale che ne ha decretato la sospensione in quanto il suddetto vizio deriverebbe dalla nullita' o inesistenza della legge regionale nel testo rettificato nel Bollettino Ufficiale di cui costituiva applicazione;

in subordine ha chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale e, nelle more, adottarsi un provvedimento cautelare di reintegra nell'esercizio delle sue funzioni. La difesa del S. ha chiesto al Tribunale di non anticipare il giudizio della Corte costituzionale. Il Pubblico Ministero ha chiesto confermarsi la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Campania;

in subordine, in relazione ai motivi nuovi, ha rilevato l'inammissibilita' degli stessi e, nel merito, ritenendo non manifestamente fondata la questione di legittimita' costituzionale, ha chiesto il rigetto del ricorso. Questioni processuali Sulla richiesta del Pubblico Ministero di sospensione del giudizio. Ritiene il Collegio non meritevole di accoglimento l'istanza del Pubblico Ministero di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione, da parte della Corte costituzionale del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione a seguito del ricorso depositato il 20 dicembre 2011 (udienza pubblica fissata per il 29 gennaio 2013) perche', essendo stata la richiesta formulata ai sensi dell'art. 296 c.p.c., non sussistono i presupposti normativi per l'applicazione della disposizione invocata. Infatti, mentre all'udienza del 13 aprile 2012 su concorde richiesta delle parti il processo e' stato sospeso per tre mesi ai sensi della disposizione invocata, alla successiva udienza, solo il Pubblico Ministero ha chiesto la reiterazione di detta sospensione, tra l'altro, non consentita dal legislatore. Pertanto va disattesa l'istanza de qua. Per mera completezza di motivazione va, comunque, evidenziato che, nel caso in esame, non ricorrono neppure i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio contemplata dall'art. 295 c.p.c. che recita «E giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.». Infatti secondo una pronuncia della Suprema Corte piuttosto risalente nel tempo (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1° aprile 1992, n. 3922) - emessa con riferimento al caso in cui penda giudizio di costituzionalita' di una norma ed in relazione alla formulazione dell'art. 295 c.p.c., prima della sostituzione di cui all'art. 35 legge n. 353/1990 - «... la soluzione del dubbio se una norma sia o no contraria alla costituzione, soluzione appunto riservata alla Corte costituzionale, non puo' equipararsi alla risoluzione di un'altra controversia, civile o amministrativa, in quanto la decisione della Corte costituzionale non risolve mai direttamente ed immediatamente una controversia, nemmeno quella che era di fronte al giudice della rimessione a norma dell'art. 23 legge n. 87/1953.». Piu' di recente i Giudici di legittimita' (Cass. Civ. Sez. VI n. 170 del 30 settembre 2011) hanno ribadito che «l'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilita' logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale ma anche l'indispensabilita' giuridica nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato, per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati.». Applicando i principi esposti al caso in esame e' agevole desumere che la risoluzione del conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione non solo non costituisce un momento ineliminabile del processo logico del presente procedimento, atteso che quand'anche la Corte risolvesse il conflitto riconoscendo la potesta' a legiferare della Regione, tale decisione non esaurirebbe, comunque, tutti gli altri possibili profili di incostituzionalita' della norma, ma anche perche' la decisione della Corte non produrrebbe effetti decisivi sulla controversia in esame e, quindi, giammai potrebbe verificarsi un contrasto di giudicati. Sull'ammissibilita' del ricorso. Va premesso che, per orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimita' (cfr. Cass. n. 6153 del 1996;

Cass. n. 13588 del 2000;

Cass. n. 5323 del 2004;

Cass. Sez. I n. 9533 del 12 giugno 2012), nel contenzioso elettorale, il giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento, perche' la delibera consiliare non costituisce l'oggetto, ma un mero presupposto del giudizio, che tende alla tutela del diritto soggettivo violato. Orbene, considerato che il ricorrente ha chiesto, in via alternativa, l'annullamento o la disapplicazione della delibera ed in quest'ultima ipotesi ha invocato il previo vaglio di costituzionalita' ad opera del Giudice delle leggi...

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