N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2010

IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace di Genova dott. Franco Nativi, nella causa promossa con ricorso, ex art. 204-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, da Parodi Giorgio avverso verbale di estazione n. U782904021 elevato dalla Polizia Municipale di Genova, in data 12 febbraio 2010, per La violazione dell'art. 7 comma 14 del d.lgs. n. 285/1992, con il quale e' stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 74,00.

Rileva L'art. 39 coma 1 lett. a) della Legge 29.07.2010, n. 120 ha novellato l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.

285 modificando il comma 3 che ora prevede 'Il ricorso ed il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della Cancelleria, all'opponente o, nel caso in cui sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis' ed ha introdotto il comma 3-bis, il quale cosi' prescrive: 'Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.'.

Osserva Ad avviso di questo giudice le menzionate norme devono essere esaminate sotto il profilo della legittimita' costituzionale.

  1. - La mancata previsione nei riportati periodi del comma 3bis di un termine minimo tra la data di notificazione del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti ai soggetti legittimati passivi nel giudizio, indicati nel successivo art. 4-bis, incide su interessi di rango costituzionale.

La norma si porrebbe in contrasto col principio di inviolabilita' del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, in considerazione dell'onerosita' e difficolta' per i soggetti legittimati passivi di costituirsi in giudizio con adeguata difesa, qualora la notificazione avvenisse lo stesso giorno dell'udienza ovvero tra le due date intercorressero solo pochi giorni. In talis ipotesi, la parte resistente (legittimata passiva) non avrebbe il tempo necessario per esaminare adeguatamente i motivi del ricorso e, se del caso, predisporre scritti difensivi, indicare fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire a confutare gli avversi gravami. Appare evidente che la...

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