n. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2012 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello in sede di rinvio proposto da D.L.A. avverso l'ordinanza del G.U.P. di Catanzaro, emessa in data 5 luglio 2011, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309/90;

Letti gli atti;

Sentito il presidente relatore;

Osserva e rileva 1. In data 14 dicembre 2009, D.L.A. veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su mozione della locale DDA, perche' gravemente indiziato, tra l'altro, di partecipare ad associazione dedita al narcotraffico, ex art. 74, d.P.R. n. 309/90. In seguito, il cautelato, dichiarato colpevole per tale reato con sentenza in data 31 maggio 2011 del G.U.P. presso lo stesso Tribunale, proponeva a quest'ultimo Giudice procedente istanza ex art. 89, comma 2, cit. D.P.R., chiedendo la sostituzione della misura inframuraria in atto con quella degli arresti domiciliari presso una Comunita' terapeutica per tossicodipendenti;

istanza che veniva rigettata con ordinanza emessa il 5 luglio 2011 e impugnata dal custodito medesimo con ricorso ex art. 310 c.p.p. Questo Tribunale, decidendo su tale appello, con provvedimento dell' 01.09.2011, dichiarava l'inammissibilita' della richiesta, rilevando che, ai sensi dell'art. 89, comma 4, d.P.R. n. 309/90, «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354», tra i quali e' richiamato proprio quello sanzionato dall'art. 74, d.P.R. n. 309/90, per cui e' cautela;

pertanto, e' preclusa a priori, nel caso di specie, l'applicabilita' della normativa invocata dall'appellante. Proposto ricorso per cassazione dal D. L., avverso questa ordinanza di inammissibilita', il Supremo Consesso annullava con rinvio detta decisione, per nuovo esame, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2011. All'udienza fissata per la trattazione in sede di rinvio nessuno compariva, nonostante la ritualita' degli avvisi di udienza, ed il Tribunale riservava la decisione. Ritiene l'adito Collegio, a scioglimento della riserva, che vada sollevata e proposta d'ufficio la rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 89, comma 4, d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/90, per come richiamato dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Occorre innanzitutto rilevare come, nel caso di specie, il ricorrente abbia documentato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma in esame per la concessione della misura domiciliare presso una...

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