n. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2013 -

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 315/C/2006 R.G. promossa da Pace Massimo e Stacchiotti Agnese residenti a Recanati (MC) ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Piergiorgio Moretti in Recanati p.zza Leopardi, 4, attori;

Contro: Matassini Francesca residente a Porto Recanati, difesa dall'avv. Sichetti Aldo-Rino domiciliata nel suo studio a Porto Recanati via Pergolesi, 33;

Societa' Cattolica di Assicurazione coop. a.r.l. con sede a Verona rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Nascimbeni ivi domiciliata in Civitanova Marche via della Nave, 46, convenuti;

Visto gli atti del procedimento iscritto al n. 315/C/06 nel Ruolo Generale dell'anno 2006 di questo ufficio e premesso in fatto che: con atto introduttivo gli attori quali esercenti la potesta' parentale sul figlio minore Pace Alessio, chiedevano in risarcimento del danno biologico riportato dal predetto a seguito di sinistro stradale;

i convenuti contestavano la domanda, particolarmente l'Ass.ne con le difese sosteneva che nessun risarcimento era dovuto trattandosi di micro permanenti rientranti nella fattispecie descritta dall'art. 32 D.L. n. 01/2012;

la difesa attorea poneva l'accento sulla questione chiedendo sollevarsi questione di illegittimita' costituzionale dell'art.139 D.Lgs n. 209/2005 con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 della Costituzione. Osserva in diritto Il decreto-legge 24.1.2012, n. 1, come convertito con L. 24.3.2012, n. 27 ha introdotto modifiche all'art. 139-ter e quater del CdA ponendo problematiche che si ritengono d'interesse come di seguito motivato: L'avere stabilito una soglia invalicabile al risarcimento del danno biologico conseguente ad un sinistro stradale, sostiene la difesa attorea, comprime il diritto costituzionale garantito dalla Carta in materia di salute ed irragionevolmente discrimina il danneggiato da r.c. auto per lesioni di lieve entita' rispetto al danneggiato con le medesime lesioni causate da un illecito diverso dai sinistri stradali. A sostegno richiamava pronuncia del GdP di Torino, sez.V, del 21.10.2011 e del Tribunale di Brindisi del 3.4.2012;

Effettivamente il rilievo appare degno di pregio posto che la norma introdotta sembra tutelare il contraente forte (le Assicurazioni) a discapito del contraente debole (il danneggiato) con contraddizioni giuridiche d'interesse secondo i principi invocati. La posizione delle parti (assicurazione-danneggiato) sembra non integrare il rispetto di cui all'art. 3 della Cost., venendo meno la dignita' sociale e l'eguaglianza davanti alla legge e nella fattispecie non si e' rimosso l'ostacolo di ordine sociale ed economico, al contrario e' stata posto un ostacolo alla rivendicazione risarcitoria da parte di chi subisce un danno seppure di lieve entita'. Le argomentazioni poste dal GdP di Torino all'Ecc.ma Consulta investita del problema, con ordinanza del 26-30 novembre 2009 ha visto pronuncia con ordinanza n. 157/2011 da parte di codesta Ecc.ma Corte. La quaestio sembra ancora aperta a seguito della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 3.4.2012 dove si enuclea che l'art. 139 c. assicur. prevede una soglia invalicabile al risarcimento del danno, livellata verso il basso in virtu' del limite di 1/5 e altresi' valori tabellari non equi, in quanto difformi da quelli previsti dalle tabelle milanesi, assunte dalla giurisprudenza di legittimita' a parametro equitativo: si pone di conseguenza la q.l.c. della norma per violazione degli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117 della Costituzione. Nel caso in esame la CTU ha valutato un danno permanente del 2% ed una inabilita' temporanea totale di giorni 20 ed una parziale di giorni 8. Cui andrebbe valutato il danno morale in considerazione dell'eta' del minore (15 anni) all'epoca dell'incidente. Si evidenzia, nell'elaborato peritale, che le situazioni emozionali forti, specie in giovane eta', condizionino in modo importante il quadro emotivo di un individuo il cui stress emotivo dovrebbe essere causa di risarcimento morale. Le modifiche introdotte avanti richiamate porrebbero limiti alla valutazione del giudicante ed alla sua discrezionalita' nel rispetto del principio del libero convincimento. Le motivazioni poste dal Giudice a quo (Tribunale di Brindisi) al Giudice ad quem (Corte costituzionale) appaiono allo scrivente oltremodo condivisibili vista l'analogia del caso in esame e che si riportano, ribadita la piena condivisione delle questioni argomentate, di seguito: «Motivazione. Questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella parte in cui stabilisce che: «Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidita';

tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;

  1. a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (attualmente, elevato a euro 44,28) per ogni giorno di inabilita' assoluta;

    in caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.»;

    nonche' del comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che: «l'ammontare del danno biologico liquidato [...] puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.»;

    nonche', in ultimo, del comma 6, secondo cui «Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3». In applicazione dell'art. 139 e' stata adottata la tabella del danno biologico di lieve entita' (sotto i 9 punti di invalidita' permanente) i cui valori sono stati aggiornati periodicamente, da ultimo, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 giugno 2011, che ha stabilito in: euro 759,04 l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita';

    euro 44,28 l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta. 1. Premesse di carattere concettuale e sistematico. 1.1. Il quadro interpretativo previgente alle Sezioni Unite del 2008. Le Sezioni Unite dell'11.11.2008, fornendo una sistemazione del danno non patrimoniale coerente con le sentenze gemelle n. 8828 e 8829 del 2003 (che ha trovato l'autorevole avallo della Consulta, nella sentenza n. 233 del 2003) hanno precisato come non esista un danno esistenziale quale categoria concettuale specifica a se' stante. Infatti, prima della suddetta pronuncia, molteplici erano stati gli approdi giurisprudenziali che avevano richiamato la dubbia categoria del danno c.d. esistenziale, «inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico ... in assenza di lesione dell'integrita' psico-fisica, e dal cd. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto.». Tale figura «nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c. c., e seguendo la via, gia' percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la persona.». Si affermava che, «nel caso in cui il fatto illecito limita le attivita' realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico)», definito esistenziale. Questo il quadro interpretativo prima delle Sezioni Unite. 1.2. La reductio ad unum del danno non patrimoniale: le Sezioni Unite dell'11.11.2008. 1.2.1. La negazione dell'autonomia concettuale e risarcitoria del danno c.d. esistenziale. La pronuncia del 2008 nega l'autonoma dignita' risarcitoria del danno c.d. esistenziale e ritiene, per contro, che esista un danno non patrimoniale, come categoria unitaria omnicomprensiva, rispetto al quale quelle che si e' soliti...

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